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L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 20 luglio 1999;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l’art. 1, comma
9 che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall’insediamento
dell’Autorità stessa;
VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale
sono stati approvati i regolamenti concernenti l’organizzazione ed il
funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il
trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 22 luglio 1998;
RITENUTA la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni
al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del
personale atte a consentire la maggiore flessibilità degli strumenti
attuativi previsti dal regolamento stesso, nella attuale fase di applicazione
dei procedimenti connessi alle disposizioni di cui ai commi 17, 18,
19 e 20 dell’art. 1 della menzionata legge istitutiva dell’Autorità;
VISTA la proposta dei Componenti l’Autorità incaricati dal Consiglio
di definire alcuni aspetti organizzativi prioritari;
UDITA la relazione del Presidente;
DELIBERA
Articolo unico
Modifiche ed integrazioni agli artt. 35, 37, 39, 41, 50, 61 del regolamento
concernente il trattamento giuridico ed economico del personale
-
I fondi per il premio annuale individuale, istituiti dall’art. 35,
comma 4, dall’art.37, comma 4, dall’art. 39, comma 4 e dall’art. 41,
comma 4, del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico
del personale, possono essere incrementati dall’Autorità anche
tenendo conto delle disponibilità derivanti dalle entrate di
cui all’art. 6, comma 1, let. b) della legge n. 249/97. Apposite sezioni
dei fondi possono essere destinate dall’Autorità stessa all’erogazione
di premi individuali legati al conseguimento di specifici obiettivi,
secondo le misure, le modalità ed i criteri stabiliti di volta
in volta dal Consiglio;
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Il comma 1 dell’art. 50 del Regolamento concernente il trattamento
giuridico ed economico del personale è sostituito dal seguente:
" 1. Ai dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
o enti pubblici o al personale comunque distaccato presso l’Autorità
è corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione
in godimento, con esclusione della indennità integrativa speciale;
qualora detto trattamento economico risulti inferiore a quello dei
dipendenti di ruolo che esercitino analoghe funzioni è corrisposta
una ulteriore indennità perequativa."
-
Il ruolo provvisorio del personale dipendente dell’Autorità
è determinato nell’allegata tabella 1, che
sostituisce la tabella di cui al comma 3 dell’art. 61 del regolamento
concernente il trattamento giuridico ed economico del personale;
-
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Napoli, 20 luglio 1999
IL PRESIDENTE
Enzo Cheli
Allegato A alla delibera n.157/99 del 20 luglio 1999
TABELLA 1
RUOLO PROVVISORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLAUTORITA PER
LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
(Istituito a norma dellart. 1, comma 17 della legge n. 249/97)
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QUALIFICHE
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POSTI
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Dirigente
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35
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Funzionario
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105
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Operativo
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90
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Esecutivo
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30
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TOTALE COMPLESSIVO
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260
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