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Delibera n. 157/99

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale

Pubblicata su questo Sito in data 26/03/01
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
17 agosto 1999, n. 192


L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 20 luglio 1999;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l’art. 1, comma 9 che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall’insediamento dell’Autorità stessa;

VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998;

RITENUTA la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale atte a consentire la maggiore flessibilità degli strumenti attuativi previsti dal regolamento stesso, nella attuale fase di applicazione dei procedimenti connessi alle disposizioni di cui ai commi 17, 18, 19 e 20 dell’art. 1 della menzionata legge istitutiva dell’Autorità;

VISTA la proposta dei Componenti l’Autorità incaricati dal Consiglio di definire alcuni aspetti organizzativi prioritari;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico
Modifiche ed integrazioni agli artt. 35, 37, 39, 41, 50, 61 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale

  1. I fondi per il premio annuale individuale, istituiti dall’art. 35, comma 4, dall’art.37, comma 4, dall’art. 39, comma 4 e dall’art. 41, comma 4, del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, possono essere incrementati dall’Autorità anche tenendo conto delle disponibilità derivanti dalle entrate di cui all’art. 6, comma 1, let. b) della legge n. 249/97. Apposite sezioni dei fondi possono essere destinate dall’Autorità stessa all’erogazione di premi individuali legati al conseguimento di specifici obiettivi, secondo le misure, le modalità ed i criteri stabiliti di volta in volta dal Consiglio;

  2. Il comma 1 dell’art. 50 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale è sostituito dal seguente: " 1. Ai dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o enti pubblici o al personale comunque distaccato presso l’Autorità è corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione della indennità integrativa speciale; qualora detto trattamento economico risulti inferiore a quello dei dipendenti di ruolo che esercitino analoghe funzioni è corrisposta una ulteriore indennità perequativa."

  3. Il ruolo provvisorio del personale dipendente dell’Autorità è determinato nell’allegata tabella 1, che sostituisce la tabella di cui al comma 3 dell’art. 61 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale;

  4. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 20 luglio 1999

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

Allegato A alla delibera n.157/99 del 20 luglio 1999

TABELLA 1
RUOLO PROVVISORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
(Istituito a norma dell’art. 1, comma 17 della legge n. 249/97)

QUALIFICHE

POSTI

Dirigente

35

Funzionario

105

Operativo

90

Esecutivo

30

TOTALE COMPLESSIVO

260