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TITOLO I
CARATTERI GENERALI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art.
1.
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento,
adottato ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n.
249, detta norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie,
sull'amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attività
amministrativa, sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione
e del conto consuntivo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
in seguito denominata Autorità, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato di cui alla richiamata disposizione
legislativa.
2. L'attività amministrativa dell'Autorità è diretta
ad assicurare il perseguimento delle sue finalità e si attua attraverso
i centri di responsabilità gestionale individuati nelle unità
organizzative di primo livello di cui all'art. 11 del regolamento di organizzazione.
Art.
2.
Principi fondamentali
1. Il presente regolamento
ed i manuali di cui all'art. 3 si uniformano, nel rispetto dei principi
fondamentali vigenti in tema di ordinamento finanziario pubblico, alle
seguenti linee guida:
a) legalità,
pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure;
b) individuazione delle competenze e delle responsabilità;
c) autonomia di gestione dei centri di responsabilità gestionale;
d) quadro di riferimento pluriennale per la gestione;
e) annualità, unità, universalità, integrità,
pubblicità, veridicità e specificazione dei bilanci;
f) equilibrio tra le entrate e le spese;
g) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali;
h) controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione;
2. I principi suddetti
costituiscono, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento
o nei manuali di cui all'art. 3, le linee guida alle quali è costantemente
ispirata l'attività amministrativa dell'Autorità.
Art.
3.
I Manuali
1. Il Consiglio, su
proposta del Presidente, sentiti i responsabili delle unità organizzative
afferenti ai centri di responsabilità gestionale competenti, adotta,
con apposite deliberazioni, i manuali che disciplinano le modalità
di attuazione e le procedure inerenti le materie di cui al presente regolamento.
TITOLO II
ATTIVITA' FINANZIARIA
CAPO
I
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 4.
Programmazione ed analisi programmatica e funzionale della spesa
1. Per lo svolgimento
delle funzioni attribuite all'Autorità, la programmazione dell'attività
in termini finanziari avviene sulla base di piani pluriennali ed annuali
approvati dal Consiglio entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. Il documento di programmazione annuale, articolato per progetti e funzioni,
contiene il quadro complessivo di riferimento delle prevedibili risorse
finanziarie e la valutazione di massima sull'attendibilità delle
stesse, nonché l'analisi programmatica e funzionale della spesa.
Esso è redatto secondo quanto previsto dal relativo manuale ed
è approvato dal Consiglio con il bilancio di previsione, di cui
all'art.5 e seguenti.
Art.
5.
Esercizio finanziario e bilancio di previsione
1. L'esercizio finanziario
dell'Autorità ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di
previsione, formulato secondo le indicazioni del documento di programmazione
di cui all'art. 4.
3. Fatto salvo il principio dell'unità del bilancio, la relativa
gestione si attua attraverso i centri di responsabilità gestionale.
4. La gestione delle spese e delle entrate da parte dei centri si svolge
secondo le modalità e le procedure definite nell'apposito manuale,
conformemente alle deliberazioni del Consiglio di cui all'art.3.
Art.
6.
Requisiti e criteri di formazione del bilancio di previsione
1. Il bilancio di
previsione è formulato in termini finanziari di competenza e di
cassa; l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal
capitolo.
2. Il capitolo può comprendere anche più oggetti di entrata
o di spesa, purché gli stessi - comunque chiaramente definiti nell'apposito
manuale - siano strettamente collegati tra di loro.
3. Le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione
e di altre eventuali spese ad esse connesse.
4. Le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione
delle correlative entrate.
5. Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio,
ad eccezione dei fondi speciali di cui all'articolo 9, comma 6.
6. Le spese iscritte nella competenza non possono superare, nel loro complessivo
importo, il limite delle entrate corrispondentemente iscritte, ivi compreso
l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
Art.
7.
Presentazione e approvazione del bilancio di previsione
1. Entro il 31 ottobre
dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce, i responsabili
dei centri di responsabilità gestionale, sulla base dei rispettivi
programmi annuali, presentano al Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie
le proposte, elaborate in termini finanziari, per lo svolgimento della
propria attività secondo l'articolazione per progetti e funzioni
di cui all'art.4.
2. Entro i trenta giorni successivi, le suddette proposte, con i relativi
allegati, sono raccolte e coordinate a cura del Dipartimento Risorse Umane
e Finanziarie secondo le modalità e le procedure previste dall'apposito
manuale, nel documento di programmazione annuale e nello schema di bilancio
di previsione. Il documento di programmazione annuale ed il progetto di
bilancio di previsione con i relativi allegati sono sottoposti all'esame
del Consiglio che, con propria deliberazione, li approva entro il 31 dicembre.
Art.
8.
Esercizio provvisorio
1. Quando le approvazioni
del documento di programmazione annuale e del bilancio di previsione non
possano intervenire prima dell'esercizio cui gli stessi si riferiscono,
è disposta la gestione provvisoria del bilancio che il Consiglio
deve approvare, sempre entro il termine del 31 dicembre, nei limiti previsti
per il bilancio dello Stato.
Art. 9.
Contenuto e struttura del bilancio di previsione
1. Le entrate e le
spese dell'Autorità, suddivise per centri di responsabilità
gestionale, si ripartiscono in titoli, categorie, secondo la loro natura
economica, ed in capitoli.
2. Le entrate sono costituite dalle seguenti voci:
a) somme provenienti
dal bilancio dello Stato relative a:
1) contributo
per il funzionamento dell'Autorità;
2) contributo di cui all'art.2, comma 38, lettera b) della legge 14
novembre 1995, n. 481;
b) corrispettivi
per i servizi resi dall'Autorità, ivi compresi quelli per la
tenuta del registro degli operatori, ai sensi dell'art.6, comma 2, della
legge n.249/97;
c) redditi patrimoniali;
d) recuperi, rimborsi
e proventi diversi.
3. Le spese sono
quelle cui l'Autorità medesima provvede a carico del proprio bilancio
per effetto di leggi e di provvedimenti.
4. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che l'Autorità
effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di
terzi e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per
l'Autorità, nonché le somme somministrate al cassiere ovvero
ai funzionari appositamente autorizzati e delegati a gestire spese ed
a fornire rendicontazione secondo le modalità e procedure indicate
dall'apposito manuale.
5. In apposito capitolo di parte corrente è iscritto il fondo di
riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che
possano verificarsi durante l'esercizio, per un importo non superiore
al 5 per cento delle spese correnti, ad esclusione delle partite di giro;
da tale fondo, sul quale non possono gravare impegni ed essere emessi
mandati di pagamento, possono effettuarsi prelevamenti per storni in favore
di capitoli di parte corrente, secondo le modalità di cui all'art.10.
6. In appositi capitoli di spesa in conto capitale possono essere iscritti,
annualmente, accantonamenti ad eventuali fondi speciali alla cui istituzione,
unitamente alle modalità di gestione, anche al di fuori del bilancio,
ed all'affidamento delle relative responsabilità, nonché
ai tempi e forme di rendicontazione, si provvede con apposite deliberazioni
del Consiglio; in ogni caso, le relazioni sull'andamento annuale della
gestione dei predetti fondi vengono raccolte dal Dipartimento Risorse
Umane e Finanziarie e dallo stesso allegate al conto consuntivo dell'anno
di riferimento.
7. In appositi titoli e capitoli di entrata e di spesa possono essere
iscritte, rispettivamente, le somme incassate a seguito dell'accensione
dei mutui deliberati dal Consiglio, per essere destinate esclusivamente
ad investimenti che non possono sostenersi con disponibilità di
bilancio, e le somme, comprensive di capitale ed interessi, relative alle
quote di ammortamento, il cui onere complessivo dovrà comunque
essere mantenuto entro limiti tali da garantire il funzionamento ordinario
della gestione dell'Autorità.
8. La struttura del bilancio di previsione, contenente in entrata, quali
poste a se stanti, l'avanzo presunto di amministrazione, nonché
l'ammontare presunto del fondo di cassa, rispettivamente al 31 dicembre
dell'esercizio precedente ed all'inizio di quello cui il bilancio si riferisce,
si compone di:
a) un prospetto
per capitoli contenente per ciascuno di essi, il numero, la denominazione,
l'ammontare presunto dei residui alla chiusura dell'esercizio precedente,
lo stanziamento di competenza previsto a confronto con quello risultante
dal precedente bilancio approvato, ivi comprese le variazioni successivamente
intervenute, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede
di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio,
senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui;
b) un riassunto nel quale sono indicati il totale di ciascun titolo
con le risultanze delle singole categorie;
c) un riepilogo comprendente distintamente le risultanze per ciascun
titolo, per centro di responsabilità gestionale ed il totale
generale.
9. Lo schema di bilancio
di previsione delineato nel precedente comma viene definito in dettaglio
nell'apposito manuale.
Art.
10.
Variazioni al bilancio di previsione
1. Le variazioni al
bilancio di previsione, sia in termini di competenza che di cassa, ancorché
di carattere compensativo nell'ambito dell'assegnazione complessiva attribuita
ai singoli centri, nonché i prelevamenti dal fondo di riserva di
cui all'art. 9, comma 5, sono disposti con deliberazioni del Consiglio
da adottare, salvo casi eccezionali, entro e non oltre il 31 ottobre di
ciascun anno, sulla base di proposte motivate, formulate e presentate
dai responsabili dei centri medesimi negli stessi termini e con le medesime
modalità previste per il bilancio di previsione; le richieste riguardanti
i prelevamenti dal fondo di riserva devono esplicitamente contenere i
motivi del mancato ricorso alla compensazione.
2. Sono vietati gli storni tra capitoli nella gestione dei residui, nonché
tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
3. Le proposte riguardanti nuove o maggiori spese non compensate neanche
attraverso il ricorso al prelevamento dal fondo di riserva, possono essere
deliberate dal Consiglio soltanto previa verifica dell'attendibilità
e della certezza della copertura finanziaria proposta, in termini di nuove
o maggiori entrate.
CAPO
II
ENTRATE, SPESE E GESTIONE DEI RESIDUI
Art. 11.
Entrate
1. Le entrate dell'Autorità,
definite nel presente regolamento, nonché le eventuali altre che
possono derivare dalle attività istituzionali, disciplinate da
convenzioni o contratti stipulati sulla base di apposite deliberazioni
del Consiglio, sono affidate, nelle loro fasi di accertamento e di riscossione,
ai competenti centri secondo le procedure previste dall'apposito manuale.
2. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, come
tali iscritti tra le attività del conto del patrimonio.
Art.
12.
Spese
1. Le spese dell'Autorità,
così come definite in linea generale nell'articolo 9 del presente
regolamento, nonché quelle di carattere particolare descritte nell'articolo
13 e comunque riferibili ai fini istituzionali, sono affidate alla gestione
dei competenti centri di responsabilità, cui viene attribuita la
relativa autonomia nell'ambito del budget annuale loro assegnato in sede
di approvazione del bilancio di previsione e degli eventuali provvedimenti
di variazione a quest'ultimo.
2. Lo svolgimento della gestione delle spese si attua attraverso le fasi
dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento, secondo
la disciplina prevista esplicativa di procedure, modalità e documentazione
necessarie per ciascuna di tali fasi, anche nei casi di unificazione di
alcune di esse, nonché delle relative annotazioni contabili.
3. Le differenze tra le somme stanziate e le somme impegnate su ciascun
capitolo di bilancio costituiscono, quali economie di bilancio, le componenti
dell'eventuale avanzo di amministrazione da riportare a nuovo nel successivo
esercizio.
4. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono
residui passivi, come tali iscritti tra le passività del conto
del patrimonio.
Art.
13.
Spese per rappresentanza, congressi e convegni
1. L'Autorità
può porre a carico del proprio bilancio:
a) le spese di
rappresentanza, intendendosi per tali quelle fondate sull'esigenza di
manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti
estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali;
b) le spese connesse alla organizzazione di congressi, convegni, simposi,
tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni, nonchè
alla partecipazione ai medesimi riferibile ai fini istituzionali dell'Autorità.
Art.
14.
Centri di responsabilità gestionale
1. Ai centri di responsabilità
gestionale viene attribuita l'autonomia nell'ambito del budget annuale
loro assegnato. Il budget annuale comprende in particolare le spese di
funzionamento dei singoli centri, ivi comprese le spese afferenti alle
missioni e alle prestazioni di lavoro straordinario del personale. Le
spese relative alle retribuzioni e alle altre indennità al personale
dipendente sono di competenza del Servizio risorse umane e finanziarie.(1)
2. Nel corso dell'esercizio, nei termini e con le modalità di cui
all'art. 10, ciascun responsabile di centro può proporre, nell'ambito
del budget assegnato, le variazioni di bilancio ritenute necessarie ai
fini di un più efficace svolgimento dell'attività di competenza.
(1) Comma così modificato dalla
delibera dell'Autorità n. 403/03/CONS
19 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 281 del 3/12/2003).
Art.
15.
Supporto amministrativo all'attività dei centri.
1. Il Dipartimento
Risorse Umane e Finanziarie provvede agli adempimenti amministrativi riguardanti
l'attività di gestione dei singoli centri, fungendo, a tal fine,
da collegamento con gli altri uffici dell'Autorità ed intrattenendo
rapporti anche con l'esterno.
2. Lo stesso tiene, a tale riguardo, le seguenti scritture:
a) un registro,
per ciascun centro, nel quale sono indicati tutti gli elementi idonei
ad individuare l'ammontare delle obbligazioni contratte, il termine
di adempimento delle stesse, nonché il budget complessivo sul
quale viene imputato il pagamento;
b) un partitario nel quale vengono indicate l'entità iniziale
del budget, le eventuali variazioni successive e le somme impegnate
e pagate a valere sul budget stesso.
3. Le scritture contabili
di cui al presente articolo, alle quali si provvede utilizzando gli strumenti
informatici compatibili con quelli relativi alla contabilità generale
dell'Autorità, hanno rilevanza esclusivamente interna, ancorché
di supporto a quelle ufficialmente adottate ai sensi dell'art. 34.
Art.
16.
Accertamento dei residui attivi e passivi
1. La determinazione
delle somme accertate e non riscosse e delle somme impegnate e non pagate
da iscriversi, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel conto
consuntivo, nonché nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo
è fatta a cura del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie sulla
base di dettagliati elenchi delle singole partite trasmessi dai responsabili
dei centri che hanno accertato le entrate e disposto le spese.
Art.
17.
Procedura della gestione dei residui
1. I residui attivi
e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli
dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.
2. Il termine di conservazione dei residui sia attivi che passivi è
normalmente la scadenza del secondo esercizio successivo a quello di iscrizione
in bilancio della somma di competenza.
3. Decorso tale termine, la loro ulteriore conservazione ovvero eventuale
eliminazione viene deliberata in sede di approvazione annuale del consuntivo
da parte del Consiglio, sentiti i responsabili dei centri.
4. I residui passivi eliminati possono essere riprodotti in bilancio,
nel rispetto dei termini di prescrizione, con riassegnazione alla competenza
dei pertinenti capitoli degli esercizi successivi, mediante prelevamento
dal fondo di riserva, quando afferiscano ad importi per i quali sia stato
assunto l'obbligo di pagare per contratto ovvero in compenso di opere
prestate o di lavori o di forniture eseguiti.
5. I residui attivi e passivi debbono risultare da scritture, distinti
per esercizio di provenienza.
CAPO
III
FUNZIONI DI TESORERIA
Art. 18.
Affidamento
1. Le funzioni di
tesoreria dell'Autorità sono espletate con l'ausilio di uno o più
Istituti di credito, presso cui possono essere accesi uno o più
conti correnti bancari sulla base di apposite convenzioni.
Art.
19.
Tesoreria
1. Nell'ambito del
Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie è istituita una tesoreria
con il compito, tra l'altro, di mantenere i rapporti con gli Istituti
di credito sulla base di apposite convenzioni e di provvedere agli acconti
per missioni, alla liquidazione di spese di lieve entità non eccedenti
per ciascuna operazione lire venti milioni o urgenti di maggiore importo
previa autorizzazione del responsabile del Dipartimento Risorse Umane
e Finanziarie.
Art. 20.
Fondo a disposizione
1. La tesoreria riceve,
all'inizio della sua gestione e di ogni successivo esercizio finanziario
un fondo di cassa non superiore a lire 200.000.000 (duecento milioni),
reintegrabile in corso di esercizio, previa rendicontazione, con il quale
far fronte al pagamento delle spese di cui al precedente art. 19.
2. Il fondo di cassa non può, nemmeno temporaneamente, essere impiegato
per usi diversi da quelli cui è destinato ed è vietato ricevere
in custodia denaro o altri valori di proprietà privata.
Art.
21.
Procedure di tesoreria e relative scritture
1. Le procedure per
i pagamenti da effettuarsi a cura della tesoreria e per le riscossioni
per delega degli stipendi dei dipendenti, quelle per la custodia del denaro
e dei valori, nonché le relative scritture contabili sono disciplinate
nell'apposito manuale.
CAPO
IV
CONTO CONSUNTIVO
Art. 22.
Risultanze della gestione
1. I risultati della
gestione dell'anno finanziario sono contenuti nel conto consuntivo costituito
da due parti: il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. La prima parte espone i risultati della gestione finanziaria, per l'entrata
e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo la classificazione
adottata.
3. La seconda parte contiene la dimostrazione della consistenza del patrimonio
dell'Autorità all'inizio dell'esercizio, delle variazioni verificatesi
nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di esso.
Art.
23.
Il conto del bilancio
1. Il conto del bilancio
espone, per ciascun capitolo:
a) le previsioni
iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;
b) le entrate di competenza accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
c) le spese di competenza impegnate, pagate e rimaste da pagare;
d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
e) il conto totale di residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio
successivo;
f) le eventuali economie di gestione.
Art.
24.
Allegati al conto del bilancio
1. Al conto del bilancio
sono allegati i prospetti indicanti:
a) il risultato
della gestione del bilancio con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio,
le riscossioni e i pagamenti ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio;
b) il risultato amministrativo della gestione con il fondo di cassa
finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare, per competenza e
residui, alla fine dell'esercizio, e l'avanzo di amministrazione;
c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti
dei capitoli, classificate a seconda che derivino da deliberazioni conseguenti
a leggi o disposizioni particolari, ovvero da prelevamenti dal fondo
di riserva o storni da capitolo a capitolo;
d) le variazioni patrimoniali intervenute nell'esercizio.
Art.
25.
Il conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio
rileva:
A) Attività
a) immobili;
b) beni immateriali;
c) beni mobili;
d) crediti, titoli di credito ed altre attività;
e) disponibilità finanziarie;
f) conti d'ordine;
B) Passività
a) debiti e passività
diverse;
b) fondi;
c) saldo netto patrimoniale;
d) conti d'ordine.
Art.
26.
Allegati al conto del patrimonio
1. Al conto del patrimonio
sono allegati i prospetti indicanti:
a) la dimostrazione
dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e quello del patrimonio,
intesa ad evidenziare gli effetti economici prodotti dalla gestione
del bilancio sulla consistenza patrimoniale;
b) il risultato generale delle rendite e delle spese derivanti dalla
gestione;
c) la dimostrazione di concordanza tra le risultanze contabili dell'Autorità
ed i conti correnti bancari dalla stessa intrattenuti.
2. Al conto del patrimonio
sono altresì allegati i conti dei fondi speciali, dimostrativi
dei risultati delle operazioni effettuate nell'esercizio per ciascuno
dei detti fondi.
Art. 27.
Formazione, presentazione e approvazione del conto consuntivo
1. Il conto consuntivo,
predisposto a cura del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie è
inviato al Presidente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello
di riferimento.
2. Il Presidente, sentito il parere della Commissione di garanzia di cui
all'art. 42, sottopone il conto consuntivo all'approvazione del Consiglio
per la relativa delibera da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art.
28.
Rendiconto programmatico - finanziario
1. Contestualmente
all'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio approva un rendiconto
programmatico-finanziario che comprende i risultati della gestione, secondo
l'articolazione per progetti e funzioni.
TITOLO
III
GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 29.
Beni
1. I beni dell'Autorità,
classificati nelle seguenti categorie:
a) immobili;
b) beni immateriali;
c) mobili, arredi, macchine d'ufficio;
d) materiale bibliografico;
e) automezzi ed altri mezzi di trasporto;
f) strumenti tecnici, attrezzature in genere;
g) titoli di credito;
h) altri beni mobili sono descritti nel registro degli inventari, in
conformità delle norme contenute nei successivi commi.
2. Le procedure d'inventariazione,
inerenti la classificazione, carico e scarico, valutazione, cancellazione,
ricognizione periodica e rinnovo, nonché di rilevazione con appositi
modelli per la tenuta delle relative scritture contabili, riguardanti
anche la chiusura annuale degli inventari, con l'indicazione dei responsabili
dei rispettivi adempimenti, sono demandate all'apposito manuale.
3. Analogamente viene regolata la gestione relativa agli oggetti di cancelleria,
stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.
Art. 30.
Economato
1. Nell'ambito del
Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie è istituito un Economato
che ha in consegna gli automezzi, i beni mobili ed immobili (con i relativi
impianti) in uso all'Autorità e ne cura, nell'ambito delle proprie
attribuzioni, la manutenzione, assicurandone in ogni momento l'efficienza,
avvalendosi a tal fine, del fondo di cassa di cui all'art. 20 per provvedere
al pagamento delle spese di lieve entità da effettuarsi in contanti.
Art.
31.
Compiti dell'Economato
1. L' Economato cura
la conservazione e la distribuzione agli uffici dei mobili, arredi, macchine
d'ufficio, oggetti di cancelleria, stampati e degli altri materiali di
consumo e risponde del materiale custodito nei magazzini e di ogni altro
valore che gli venga affidato. Cura, inoltre, la gestione operativa degli
automezzi.
Art.
32.
Procedure, registri e scritture
1. Tutte le procedure
riguardanti la gestione economale, nonché i registri e le scritture
da tenere a cura del responsabile e gli adempimenti connessi nel caso
di cambiamento di quest'ultimo, vengono dettagliatamente indicate nel
relativo manuale.
TITOLO
IV
RILEVAZIONI CONTABILI
Art. 33.
Rilevazioni contabili
1. Le rilevazioni
contabili cronologiche e sistematiche dell'attività gestionale
si effettuano in aderenza ai principi inerenti sia il sistema di contabilità
finanziaria che quello di contabilità economica, ferme restando
quelle da tenersi obbligatoriamente ai sensi della normativa fiscale.
2. A tali fini, per la tenuta con strumenti di elaborazione automatica
dei dati, delle relative scritture e dei registri non specificatamente
indicati nel presente regolamento, nonché dei relativi modelli,
si fa rinvio alle norme procedurali previste nel relativo manuale, nel
quale vengono altresì indicate le componenti del sistema di contabilità
economica, ivi compreso il piano dei conti, e definito il modulo di raccordo
tra contabilità economica e contabilità finanziaria.
Art. 34.
Ragioneria e relative attribuzioni
1. Nell'ambito del
Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie è prevista la Ragioneria
che sovrintende a tutti gli adempimenti di natura contabile, connessi
con la gestione del bilancio e con le attività amministrative dell'Autorità.
2. Alla Ragioneria compete:
a) raccogliere
e coordinare, sulla base degli elementi forniti dai vari uffici, le
proposte per il progetto del bilancio di previsione corredato della
relazione illustrativa, nonché gli atti necessari per le sue
eventuali variazioni, ivi compresi i prelevamenti dal fondo di riserva;
b) tenere le scritture cronologiche e sistematiche della gestione, ed
in particolare le scritture relative alla competenza, alla cassa, alla
consistenza patrimoniale ed ai residui;
c) predisporre il conto consuntivo e la relativa relazione illustrativa.
3. Alla Ragioneria
competono, altresì, le seguenti attribuzioni:
a) formulare le
richieste di prelevamento dei fondi stanziati sul bilancio dello Stato;
b) esercitare il controllo sugli atti di impegno e sui titoli di spesa
emessi dagli uffici competenti, apponendovi il visto di riscontro contabile;
c) vigilare sulla regolarità contabile delle gestioni di tesoreria,
dell'economo e del cassiere, riferendo trimestralmente al responsabile
del Dipartimento sulla vigilanza esercitata;
d) effettuare verifiche periodiche sulla gestione del cassiere;
e) svolgere ogni altro compito di natura amministrativo-contabile previsto
dai regolamenti;
f) predisporre relazioni trimestrali sull'andamento complessivo della
gestione finanziaria;
g) redigere la relazione da allegare al conto consuntivo, sullo svolgimento
della gestione dei fondi di cui all'art.9, comma 6;
4. Le procedure relative
ai rapporti tra la Ragioneria e le altre unità organizzative dell'Autorità
sono disciplinate dal relativo manuale.
TITOLO
V
CONTRATTI
Art. 35.
Norme generali
1. Agli acquisti,
alle forniture, alle vendite, alle locazioni ed ai servizi in genere,
necessari per il funzionamento dell'Autorità, si provvede mediante
contratti stipulati con l'aggiudicatario prescelto a seguito di gare aventi
normalmente la forma della licitazione privata e dell'asta pubblica (procedura
aperta), nonchè dell'appalto concorso (procedura ristretta).
2. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la stessa deve essere valutata
in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione,
enunciati nella lettera di invito o nell'avviso d'asta in caso di licitazione
privata o di asta pubblica, e nella lettera di invito o nel bando di gara
per l'appalto concorso, quali, a titolo esemplificativo: il valore tecnico
o professionale, il prezzo derivante da stima analitica, il termine di
esecuzione e di consegna, la qualità, il carattere funzionale,
il servizio e l'assistenza successivi alla vendita o alla fornitura della
prestazione. E' fatta salva la scelta di criteri diversi da parte dell'Autorità.
Per quanto concerne l'appalto concorso è facoltà dell'Autorità
chiedere per i progetti, i lavori e le prestazioni ritenuti più
aderenti alle esigenze che hanno motivato la gara, ulteriori precisazioni
o integrazioni ai fini della proposta di aggiudicazione.
Art. 36.
Trattativa privata
1. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata (procedura negoziata)
nei limiti di importo e secondo le norme stabilite dalla vigente legislazione
sulla base di motivata determinazione dell'Autorità, in modo conforme
ai principi dell'autonomia contabile e amministrativa. In particolare
la trattativa privata è ammessa e prevista:
a) quando la pubblica
gara sia andata deserta o non sia stata aggiudicata per qualsiasi motivo,
oppure quando si abbiano fondate prove per ritenere che ove fosse esperita
andrebbe deserta;
b) per l'acquisto di beni o servizi la cui produzione o fornitura siano
coperte da privativa industriale;
c) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione
di lavori che una sola ditta può fornire o eseguire con i requisiti
professionali e tecnici ed il grado di perfezione ed affidabilità
richiesti;
d) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni, speciali analisi
economiche, giuridiche e legali, tecniche e finanziarie, nonchè
per l'affidamento di controlli e ispezioni, a persone, ditte, o istituzioni
aventi alta, comprovata e documentata competenza;
e) per la locazione attiva e passiva, l'acquisto e la permuta di immobili
con parere di congruità o di periti competenti in materia;
f) quando trattasi di appalti di servizi di importo non superiore a
200.000 (duecentomila ) ECU;
g) nella misura strettamente necessaria per motivi di imperiosa urgenza,
debitamente motivata, non compatibile con i termini imposti dalle altre
procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte dell'Autorità
(in tal caso il contratto deve essere concluso per l'importo strettamente
necessario a fronteggiare l'emergenza);
h) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture o prestazioni
di servizi destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento
di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori o prestatori
di servizi costringesse l'Autorità ad acquistare beni o servizi
differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli
difficoltà o incompatibilità;
i) per lavori o prestazioni complementari non considerati nel contratto
originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per
l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso
contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili
dalla prestazione principale, ovvero benchè separabili, siano
strettamente necessari per il completamento dei lavori o delle prestazioni
e il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto
originario;
j) in ogni caso in cui ricorrano circostanze del tutto speciali o eccezionali,
quali problemi di segretezza connessi alla sicurezza e protezione delle
informazioni e dei documenti per le quali non possano essere esperite
gare formali.
2. Nei casi indicati
ai precedenti punti g) e j) devono essere interpellate per iscritto almeno
tre ditte, ove esistano; un eventuale invito ad un numero inferiore di
ditte dovrà essere motivato. Nel caso siano state interpellate
più persone o ditte, l'aggiudicazione viene effettuata a favore
dell'offerta che risulti migliore sul piano economico e tecnico-economico,
dopo aver negoziato i termini del contratto. Nei casi di trattativa privata
con unico offerente deve essere espresso un motivato parere di congruità
del prezzo offerto supportato, ove possibile, da analisi comparative o
analisi di costi.
Art. 37.
Spese in economia
1. I lavori e le provviste di beni e di servizi con il sistema di economia
sono ammessi per le spese continuative, nonchè per altri lavori,
provviste di beni e di servizi che per loro natura non possono essere
eseguiti, nè utilmente o convenientemente realizzati con le ordinarie
procedure contrattuali, purchè nelle spese in economia l'importo
del contratto non sia superiore a lire 100.000.000 (cento milioni), IVA
esclusa. Per contratti di importo superiore la scelta del contraente avverrà
sulla base di un confronto concorrenziale fra più ditte o fornitori
(almeno tre ditte o fornitori) ove esistenti, prevedendo la definizione
delle condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità
di pagamento, le penalità per i difetti di esecuzione e ogni altra
clausola ritenuta utile dall'Autorità. In alternativa dovrà
essere dimostrata la congruità dei prezzi, mediante l'acquisizione
di pareri di organi tecnici o in altro modo ritenuto valido dall'Autorità.
Art. 38.
Deliberazione del contratto
1. La delibera a definire
il contratto è di competenza del Direttore del Dipartimento Risorse
Umane e Finanziarie nel limite di valore di lire 50.000.000 (cinquanta
milioni) e dell'Autorità in ogni altro caso.
Art.
39.
Stipulazione e approvazione dei contratti
1. Gli atti di aggiudicazione
ed i contratti, anche se stipulati per corrispondenza, non sono obbligatori
per l'Autorità e non sono eseguibili finchè non siano stati
approvati dall'Autorità, ad eccezione di quelli che siano conformi,
tanto per l'oggetto che per il prezzo, alla deliberazione adottata dagli
organi di cui al precedente art. 38.
Art.
40.
Collaudo dei lavori e delle forniture
1. I lavori e le forniture
sono soggetti a collaudo nei casi previsti dalle norme di contabilità
stabilite dal contratto e ove ne ricorrano le condizioni. Qualora si tratti
di lavori o forniture di rilevante importo che comportino una competenza
tecnica specifica, è possibile l'intervento di esperti appositamente
incaricati.
2. In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione
non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato
i lavori.
Art.
41.
Clausole contrattuali
1. Nel contratto debbono
essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione.
2. I contratti debbono avere termini e durata certi e, per le spese correnti,
non possono superare i nove anni.
3. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti
se non per comprovate ragioni di necessità o convenienza da porre
in evidenza nella deliberazione di cui al precedente art. 39.
TITOLO
VI
IL SISTEMA DEI CONTROLLI
Art. 42.
Commissione di garanzia
1. E' costituita la
Commissione di garanzia che, ad integrazione dei controlli interni, garantisce
la correttezza della gestione amministrativa e contabile.
2. La Commissione è composta da tre membri scelti dal Consiglio,
su proposta del Presidente tra:
a) magistrati,
anche a riposo, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti;
b) magistrati, anche a riposo, della giurisdizione superiore ordinaria;
c) dirigenti generali dello Stato, anche a riposo, e categorie equiparate.
3. La Commissione
dura in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti
l'Autorità.
4. La Commissione:
a) vigila sull'osservanza
della legge e dei regolamenti da parte delle strutture amministrative;
b) verifica il conto consuntivo;
c) formula apposita relazione annuale sui risultati della vigilanza
e sul conto consuntivo;
d) formula
pareri su richiesta dell'Autorità.
TITOLO
VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 43.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento
entra in vigore il 1° gennaio 1999 ed a partire da tale data hanno
effetto le relative disposizioni.
2. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento la gestione finanziaria
e patrimoniale e l'attività contrattuale dell'Autorità si
svolgono sulla base delle delibere adottate dall'Autorità stessa,
anche di recepimento - con modifiche ed integrazioni - della disciplina
regolamentare prevista dal D.P.R. 10 luglio 1991, n. 231 e dal D.P.R.
31 luglio 1992, n. 371.
3. La rendicontazione inerente l'esercizio 1998 viene resa ed approvata
entro il 31 marzo 1999 ed entro la medesima data viene altresì
disposta la chiusura della relativa contabilità speciale.
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