Art.
1.
(Definizioni)
1. Nel presente regolamento:
- l’espressione "legge n. 481/95" indica la legge 14 novembre
1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità
di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- l’espressione " legge n. 249/97" indica la legge 31 luglio 1997,
n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- l’espressione "Autorità" indica l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni;
l’espressione "Presidente" indica il Presidente dell’Autorità;
- l’espressione "Commissario" indica gli altri componenti dell’Autorità;
- l’espressione "Organi collegiali dell’Autorità" indica
la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi
e i prodotti e il Consiglio;
- l’espressione "Consiglio" indica il Consiglio dell’Autorità.
TITOLO I
L'AUTORITÀ
Art. 2.
(Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei Componenti)
1. Nella prima riunione del Consiglio, i Componenti dichiarano
formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in
alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2, comma
8, della legge n. 481/95. Ove ricorrano situazioni di incompatibilità,
il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato,
stabilisce un termine entro il quale egli deve esercitare l’opzione.
2. Ove il Presidente o un Commissario incorra in una
delle cause di incompatibilità di cui all’art. 2, comma 8, della
legge n. 481/95, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito
l’interessato, stabilisce un termine entro il quale egli può esercitare
l’opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d’incompatibilità
ovvero l’interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente,
o chi ne fa le veci, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri
e al Ministro delle comunicazioni, ove l’incompatibilità riguardi
il Presidente, ovvero ai Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato
della Repubblica, ove l’incompatibilità riguardi un Commissario,
per i provvedimenti di competenza.
3. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni
di cui al comma 2 non partecipa l’interessato.
4. Le dimissioni sono presentate all’Autorità,
la quale può sentire l’interessato e formulare osservazioni. Il
Presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei
Ministri e il Ministro delle comunicazioni, qualora si tratti del Presidente,
ovvero i Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica,
qualora si tratti di un Commissario, per i provvedimenti di rispettiva
competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione
e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data della loro presentazione.
5. In caso di cessazione del Presidente o di un Commissario
dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del
presente articolo, il Presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia,
rispettivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro
delle comunicazioni ovvero ai Presidenti della Camera dei Deputati o del
Senato della Repubblica ai fini della sostituzione.
Art. 3.
(Il Presidente)
1. Il Presidente rappresenta l’Autorità; convoca
le riunioni degli Organi collegiali, stabilendo l’ordine del giorno e
ne dirige i lavori; vigila sull’attuazione delle deliberazioni.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente
le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e
indifferibili, dal Commissario il quale all’interno, rispettivamente, del
Consiglio, della Commissione per le infrastrutture e le reti, della Commissione
per i servizi e i prodotti, abbia la maggiore anzianità per elezione
o, in caso di pari anzianità, sia il più anziano di età.
3. In casi straordinari di necessità e di urgenza
il Presidente può adottare provvedimenti riferendone all’Organo
collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile.
Art. 4.
(Organizzazione interna)
1. Il Gabinetto dell’Autorità è costituito
dal Capo di Gabinetto, da un Portavoce, quale previstodall'art.7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, da tre assistenti e da tre addetti addetti di segreteria,
nominati dal Presidente previa informativa al Consiglio.
2. A ciascun Commissario sono assegnati due assistenti
e due addetti di segreteria. Ciascun Commissario ne definisce le funzioni.
3. Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell’Autorità, ovvero tra il personale di cui l’Autorità può avvalersi ai sensi dell’art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 249/97, secondo i limiti e le modalità previsti dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti con delibera del Consiglio, su designazione del Presidente o del Commissario interessato.
Art. 5.
(Funzioni del Gabinetto dell’Autorità)
1. Il Capo di Gabinetto, nominato ai sensi dell’articolo
4, comma 1, opera avvalendosi dell’Ufficio di Gabinetto e svolge compiti
di supporto al Presidente per le funzioni di cui all’art. 3, comma 1.
In particolare, il Gabinetto:
sovrintende alle funzioni del cerimoniale, secondo le direttive del
Presidente e alle funzioni di rappresentanza istituzionale;
cura, d’intesa con il Segretario generale, la preparazione delle riunioni
degli Organi collegiali dell’Autorità, partecipando alle stesse
su invito del Presidente, e fornisce la necessaria assistenza per il
loro svolgimento, anche nel caso di audizioni pubbliche;
cura l’organizzazione e la pubblicazione della Relazione annuale,
nonché la pubblicazione del Bollettino ufficiale;
assiste il Consiglio nazionale degli utenti, la Commissione di garanzia,
il Comitato etico e il Servizio del controllo interno.
d-bis). ferme restando le competenze delle Direzioni e dei Servizi, cura le relazioni con i Comitati regionali per le comunicazioni ed il monitoraggio delle funzioni ai medesimi delegate;
d-ter.) ferme restando le competenze delle Direzioni e dei Servizi, cura le relazioni con i soggetti portatori di interessi collettivi anche attraverso l’istituzione di tavoli permanenti di consultazione.
Art. 6.
(Convocazione e ordine del giorno)
1. Gli Organi collegiali dell’Autorità si riuniscono
nella propria sede in Napoli. E’ ammessa, mediante apposito atto di convocazione,
l’indicazione di altra sede di riunione.
2. Le riunioni degli Organi collegiali sono convocate dal Presidente. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l’ordine del giorno formulato dal Presidente, anche sulla base di eventuali indicazioni dei Commissari, e diramato, salvo casi straordinari di necessità e di urgenza, non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa. Su richiesta di almeno un terzo dei Componenti di ciascun Organo collegiale un argomento è iscritto all’ordine del giorno e la riunione è convocata dal Presidente senza indugio.
3. La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine
del giorno viene trasmessa ai Commissari contestualmente all’ordine del
giorno. Eventuali integrazioni della predetta documentazione devono comunque
essere trasmesse ai Commissari non oltre il giorno che precede la riunione.
4. Per motivi di urgenza l’ordine del giorno può
essere integrato dal Collegio all’unanimità dei presenti all’inizio
di ciascuna seduta.
Art. 7.
(Uffici dell’Autorità)
1. L’Autorità può stabilire propri uffici
a Roma e presso sedi dell’Unione europea.
Art. 8.
(Riunioni dell’Autorità)
1. Per la validità delle riunioni di ciascun
Organo collegiale dell’Autorità è necessaria la presenza
della maggioranza dei Componenti.
2. I Commissari che non possono partecipare alla riunione
ne informano tempestivamente il Presidente.
3. Salvo che non sia altrimenti disposto di volta in volta da ciascun Organo collegiale dell’Autorità, il Segretario generale assiste alle relative riunioni, alle quali presenzia, altresì, il direttore del Servizio giuridico. Può altresì essere chiamato il responsabile dell’unità organizzativa di primo livello competente per il punto in discussione, chiamato ad esporre i risultati dell’attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all’Autorità.
Art. 9.
(Segretariato generale)
1. Il Segretariato generale è diretto dal Segretario
generale il quale risponde al Consiglio sul complessivo funzionamento
della struttura, anche assumendo, in base ad una espressa decisione del
Consiglio, la responsabilità o il diretto coordinamento di singole
istruttorie, assicura il coordinamento dell’azione amministrativa e vigila
sulla efficienza e il rendimento delle Direzioni e dei Servizi dell’Autorità.
2. Il Segretariato generale esercita, in particolare,
le seguenti funzioni:
-
verifica la completezza formale degli atti, dei documenti, e delle
proposte, formulate dalle unità organizzative, da sottoporre
agli Organi dell’Autorità nonché la corrispondenza di
queste ultime agli indirizzi da essa adottati;
-
sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Autorità,
anche ai fini della puntuale informazione agli Organi collegiali;
-
cura la pianificazione dei procedimenti istruttori e sovrintende
al loro regolare svolgimento, in conformità alle priorità
e agli indirizzi stabiliti dagli Organi collegiali, ne effettua il
costante monitoraggio ed informa periodicamente gli Organi collegiali
sullo stato di avanzamento dei procedimenti;
-
propone al Consiglio, per l’approvazione, il piano delle risorse
umane e finanziarie ed i bilanci annuali;
-
cura la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli Organi
collegiali alle strutture competenti;
-
assicura la pubblicità delle deliberazioni dell’Autorità;
-
cura la redazione del processo verbale delle sedute degli Organi
collegiali;
-
[soppresso]
-
cura le attività comunitarie e internazionali;
-
cura la comunicazione esterna;
-
gestisce i sistemi informativi e il protocollo informatico e cura
la progettazione e l’aggiornamento del sito web;
-
sovrintende all’ utilizzo delle autovetture di servizio.
3. L’incarico di Segretario generale è attribuito
dal Consiglio, su proposta del Presidente, a dirigenti dell’Autorità
che abbiano già ricoperto incarichi di direzione di strutture di
primo livello ovvero a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti della prima
fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e professori universitari.
L’incarico ha una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile. L’incarico è revocabile per gravi motivi.
4. Il Segretario generale è coadiuvato da un Vice-Segretario
generale.
5. Il Vice Segretario generale sostituisce il Segretario generale in caso di assenza o impedimento. Esercita le funzioni a lui delegate dal Segretario generale, con particolare riferimento al coordinamento delle attività, dei procedimenti e delle modalità organizzative tra le Direzioni e tra i Servizi di cui all’art. 12, commi 3 e 4. L’incarico di Vice Segretario generale è cumulabile con l’incarico di responsabile di unità organizzative di primo livello.
6. L’incarico di Vice-Segretario generale è attribuito dal Consiglio, su proposta del Segretario generale, per una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile. L’incarico è revocabile per gravi motivi.
Art. 10.
(Deliberazioni dell’Autorità)
1. Le deliberazioni dell’Autorità sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti.
2. Il voto è sempre palese; in casi eccezionali
e motivati l’Organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto
del Presidente.
4. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente,
controfirmati dal Commissario relatore, e siglati dal Segretario generale.
Art. 10-bis
(Pubblicazione degli atti dell’Autorità)
1. La pubblicazione degli atti emessi nell’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avviene sulla Gazzetta Ufficiale, su apposito Bollettino ufficiale pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito internet dell’Autorità, secondo le modalità indicate negli atti stessi e nei limiti indicati nei commi seguenti.
2. Il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione e le delibere che hanno rilevanza generale dell’Autorità sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale.
3. Fermo quanto disposto dal comma 2, i provvedimenti dell’Autorità, nonché gli altri atti dei quali disposizioni di legge o regolamentari comunque impongano la pubblicazione, sono pubblicati nel primo numero del Bollettino Ufficiale dell’Autorità successivo alla data della loro adozione.
4. I provvedimenti e gli atti di cui ai commi 2 e 3, salvo che in essi sia disposto altrimenti, sono altresì pubblicati sul sito internet dell’Autorità, unitamente agli altri atti che comunque interessino la generalità dei cittadini.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai provvedimenti sanzionatori. Tali provvedimenti, decorsi cinque anni dalla loro pubblicazione, devono tuttavia essere collocati in apposita sezione del sito internet dell’Autorità, resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni.
6. Il Segretariato generale cura che siano resi pubblici, nelle forme e nei termini sopraindicati, i provvedimenti e gli atti dell’Autorità soggetti a pubblicazione.
7. L’Autorità può dare notizia del contenuto di tutte le decisioni a mezzo di comunicati stampa.
Art. 11.
(Verbale delle riunioni)
1. Il Segretariato generale cura la redazione del processo
verbale della riunione dal quale risultano l’ordine del giorno, con eventuali
integrazioni ed i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi
essenziali della relazione svolta e della discussione nonché le
decisioni adottate. Quando l’Autorità dispone che alla riunione
partecipino solo i propri componenti, cura la redazione del processo verbale
il Commissario con minore anzianità di elezione e, in caso di pari
anzianità, quello più giovane di età.
2. I Componenti del Collegio possono far inserire dichiarazioni
a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al
segretario verbalizzante.
3. I processi verbali delle riunioni sono trasmessi al
Presidente e ai Commissari almeno due giorni prima della riunione nel
corso della quale sono approvati.
4. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e
conservati a cura del Segretariato generale.
TITOLO
II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art. 12
(Organizzazione generale dell’Autorità)
1. La struttura organizzativa dell’Autorità è
costituita dal Segretariato generale e da unità organizzative di
primo, di secondo livello.
2. L’organizzazione di primo livello dell’Autorità
è articolata in Direzioni e in Servizi.
3. Le Direzioni sono le seguenti:
-
Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;
-
Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
-
Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti;
-
Direzione tutela dei consumatori;
-
Direzione studi, ricerca e formazione.
4. I Servizi sono i seguenti:
-
Servizio giuridico;
-
Servizio ispettivo e registro;
-
Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;
-
Servizio amministrazione e personale.
5. L’organizzazione di secondo livello è articolata
in uffici.
6. Nell’ambito delle unità organizzative di secondo livello possono essere previste articolazioni relative ad Aree di attività, da individuare con apposita delibera, nei limiti stabiliti per ciascuna unità organizzativa di primo livello con delibera dell’Autorità.
7. Al fine di assicurare la funzionalità ed il
coordinamento delle attività della sede dell’Autorità può
essere individuata la funzione di responsabile della sede di Napoli.
8. L’articolazione del Segretariato generale, delle Direzioni e dei Servizi in unità organizzative di secondo [soppresso] livello è basata su criteri di efficienza, flessibilità e razionale divisione del lavoro ed è definita con deliberazione del Consiglio, su proposta del Segretario generale, d’intesa con i Direttori competenti.
Art. 13.
(Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica)
1. La Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica
svolge attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di
regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze
attribuite all’Autorità in materia di:
-
servizi all’ingrosso relativi all’interconnessione e all’accesso
in materia di reti di comunicazione elettronica;
-
servizi al dettaglio di telefonia e dati a banda stretta e larga;
-
numerazione;
-
piani e procedure di assegnazione delle frequenze.
Art. 14.
(Direzione contenuti audiovisivi e multimediali)
1. La Direzione contenuti audiovisivi e multimediali
svolge attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di
regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze
attribuite all’Autorità in materia di:
-
disciplina autorizzatoria e regolamentare relativa all’accesso ai
contenuti ed alle piattaforme multimediali;
-
tutela del pluralismo e della concorrenza nei media, ed in particolare
le funzioni istruttorie di cui al Titolo VI del Testo unico della
radiotelevisione;
-
indici d’ascolto e sondaggi;
-
tutela dei minori;
-
pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale;
-
quote europee, produttori indipendenti secondo la disciplina comunitaria
e nazionale vigente;
-
editoria;
-
verifica del rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;
-
diritto d’autore;
-
servizio pubblico radiotelevisivo.
j-bis. pareri all’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole.
Art. 15.
(Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti)
1. La Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti
svolge attività preparatorie, istruttorie e sanzionatorie relative
alle competenze attribuite all’Autorità in materia di:
-
analisi dei mercati delle reti di comunicazione elettronica identificando,
d’intesa con la Direzione competente, gli eventuali obblighi regolamentari;
-
valutazione economica del Sistema integrato delle comunicazioni ed
identificazione dei singoli mercati che lo compongono;
-
pareri all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
di cui all’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 11 della legge n. 249/97;
-
tecniche di contabilità dei costi;
-
supporto alle direzioni competenti nelle verifiche contabili;
-
sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi di comunicazione.
Art. 16.
(Direzione tutela dei consumatori)
1. La Direzione tutela dei consumatori svolge le attività
preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza
e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all’Autorità
in materia di:
-
servizio universale;
-
trasparenza dei prezzi e condizioni di offerta;
-
carte dei servizi;
-
servizi di informazione abbonati;
-
gestione delle denunce e segnalazioni degli utenti;
-
rapporti con le associazioni dei consumatori;
-
[soppresso]
-
gestione del contenzioso tra gestori-utenti. Nella suddetta materia esercita le competenze delegate con apposito regolamento;
-
cura le relazioni con il pubblico.
Art. 17.
(Direzione studi, ricerca e formazione)
1. La Direzione studi, ricerca e formazione:
-
gestisce l’osservatorio sulle materie di competenza dell’Autorità;
-
promuove l’acquisizione e la realizzazione di ricerche e di studi;
-
gestisce la Biblioteca scientifica, prevedendo le modalità
di accesso da parte degli utenti interni ed esterni;
-
cura la divulgazione e le pubblicazioni scientifiche sulle materie
di interesse dell’Autorità;
-
redige un notiziario mensile sulle attività dell’Autorità
e cura i contenuti scientifici del sito web;
-
organizza d’intesa con il Servizio amministrazione e personale, l’attività
di formazione e stages;
-
promuove convenzioni ed accordi di collaborazione con università
e centri di ricerca di primaria importanza e ne cura i relativi rapporti;
-
fornisce supporto specialistico su richiesta delle altre Direzioni
e dei Servizi;
1-bis. La Direzione si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da sette docenti universitari nominati con apposita delibera del Consiglio. Il Comitato, sulla base dell’evoluzione del settore delle comunicazioni, fornisce alla Direzione indirizzi e proposte per l’adeguamento del quadro normativo e regolamentare. La partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito.
Art. 18.
(Servizio giuridico)
1. Il Servizio giuridico:
-
fornisce consulenza giuridica sull’intero sistema delle comunicazioni
agli organi ed alle strutture dell’Autorità, ed esprime, anche
su richiesta di questi, pareri su specifiche questioni relative a
casi e procedimenti;
-
svolge attività di analisi di temi e questioni di carattere
giuridico relativi al sistema delle comunicazioni;
-
provvede all’elaborazione di deduzioni per la difesa in giudizio
dell’Autorità e cura i rapporti con l’Avvocatura dello Stato
e le istanze giurisdizionali;
-
provvede alla tutela in occasione delle procedure di infrazione comunitarie
e di rinvio pregiudiziale e cura i relativi rapporti;
-
cura il monitoraggio e mantiene costantemente aggiornata la conoscenza
della produzione normativa nazionale, comunitaria e internazionale
negli ambiti di competenza dell’Autorità e svolge i compiti
relativi alle attività comunitarie, per quanto connesse alle
attribuzioni di competenza.
-
fornisce indirizzo e specifica assistenza giuridica per le attività
relative al contenzioso tra operatori e tra operatori ed utenti.
2. Il Servizio giuridico, per quanto concerne l’attività
di assistenza e consulenza giuridica prestata agli Organi collegiali,
risponde direttamente a questi ultimi.
Art. 19.
(Servizio ispettivo e registro)
1. Al Servizio ispettivo e registro sono attribuite le
competenze in materia di:
pianificazione delle attività ispettive e di vigilanza a supporto
delle attività delle direzioni e supporto, su richiesta dell’unità
organizzativa competente, all’attività relativa a specifiche
segnalazioni e denunce;
tenuta del Registro degli operatori;
rapporti con gli organi della Polizia di Stato e della Guardia di
finanza;
attività di registrazione, archiviazione e classificazione
delle immagini ai fini del monitoraggio delle trasmissioni televisive.
Art. 20.
(Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di
interesse)
1. Al Servizio comunicazione politica e risoluzione
di conflitti di interesse sono attribuite competenze regolamentari, di
vigilanza e sanzionatorie in materia di:
-
propaganda, pubblicità e informazione politica;
-
osservanza delle norme in materia di equità di trattamento
e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione
di informazione e di propaganda elettorale ed emanazione delle norme
di attuazione;
-
risoluzione dei conflitti di interesse.
Art. 21.
(Servizio amministrazione e personale)
1. Al Servizio amministrazione e personale sono attribuite
competenze in materia di:
-
affari generali;
-
gestione delle risorse;
-
formazione del personale;
-
organizzazione del lavoro, in attuazione delle norme regolamentari.
2. Il Servizio, in particolare:
-
predispone, d’intesa con il Segretario generale e sentiti i responsabili
di primo livello delle unità organizzative, il piano delle
risorse umane e finanziarie, nonché gli schemi di bilancio
preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria;
-
provvede alla tenuta della contabilità generale dell’Autorità;
-
cura l’amministrazione e la gestione del personale dipendente dell’Autorità
e le relazioni sindacali. Provvede al trattamento economico e giuridico
dei dipendenti; rileva i fabbisogni di formazione e aggiornamento
professionale e provvede alla formulazione dei relativi programmi
annuali nonché all’attività di formazione, d’intesa
con le altre unità organizzative;
-
provvede all’approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari
per il funzionamento dell’Autorità, curando i relativi adempimenti;
sovraintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell’Autorità;
-
predispone le procedure concernenti l’organizzazione del lavoro,
definendo specificamente gli standard e i processi di lavoro, d’intesa
con le altre unità organizzative.
3. Il Direttore del Servizio amministrazione e personale
è individuato Datore di lavoro dell’Autorità ai sensi del
decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 22.
(Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello)
1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di primo livello sono attribuiti dal Consiglio, di regola, a dirigenti dell’Autorità, su proposta del Presidente formulata sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio. Gli incarichi hanno una durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo
sono revocabili per gravi motivi.
Art. 23.
(Responsabili delle Direzioni e dei Servizi)
1. I direttori delle Direzioni e dei Servizi hanno la
responsabilità del funzionamento della struttura cui sono preposti,
della quale programmano, dirigono e controllano l’attività.
2. I direttori delle Direzioni e dei Servizi, in particolare:
-
propongono al Consiglio, d’intesa con il Segretario generale, l’organizzazione degli uffici di secondo [soppresso] livello e la designazione dei responsabili degli stessi;
-
assegnano il personale agli uffici da loro dipendenti, in coerenza
con le professionalità e le relative qualifiche e nel rispetto
delle indicazioni del piano di ripartizione delle risorse umane;
-
sovrintendono agli affari di competenza della Direzione o del Servizio,
assicurandone la conformità agli orientamenti generali dell’Autorità;
-
distribuiscono il lavoro tra gli uffici, costituendo, ove necessario,
gruppi di lavoro formati da personale assegnato a diversi uffici;
-
assegnano, di regola ai responsabili degli uffici, la trattazione
degli affari di competenza;
-
al termine di ogni anno predispongono una relazione sintetica sulle
attività svolte e la trasmettono, per il tramite del Segretario
generale, al Consiglio;
-
rispondono della gestione delle risorse assegnate alla Direzione
o al Servizio, secondo le norme del regolamento di contabilità;
-
provvedono alla valutazione del personale secondo le apposite procedure.
Art. 24.
(Verifica periodica della struttura della Autorità)
1. Ogni due anni la struttura organizzativa dell’Autorità
è sottoposta a verifica da parte del Consiglio, al fine di accertarne
funzionalità ed efficienza.
Art. 25.
(Controllo interno)
1. Su proposta del Presidente, il Consiglio istituisce
il servizio del controllo interno con il compito di verificare, mediante
valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli
obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive dell’Autorità,
nonché la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche
e l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa
delle Direzioni, dei Servizi e degli Uffici dell’Autorità.
2. Il servizio del controllo interno opera in posizione
di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente ed al Consiglio.
3. Per l’esame di specifici argomenti, su richiesta del
Servizio di controllo interno, alle riunioni possono partecipare il Segretario
generale o un suo delegato ed i responsabili delle unità organizzative
di primo livello.
4. La delibera istitutiva stabilisce la composizione
del servizio - in almeno tre membri esterni, esperti in tecniche di valutazione
e nel controllo di gestione - la durata, le modalità di esercizio
ed i parametri di riferimento del controllo stesso, anche ai fini delle
valutazioni, di esclusiva competenza del Consiglio, dei dirigenti di primo
livello.
TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI
Art.
26.
(Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio)
1. Nell’esercizio delle proprie attività, l’Autorità
si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
Art. 27.
(Audizioni)
1. L’Autorità può disporre l’audizione
dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative
degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi, secondo norme
procedurali disposte da appositi regolamenti.
2. L’Autorità può disporre che l’audizione
avvenga in forma pubblica.
Art. 28.
(Responsabile del procedimento)
1. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa
assegna a sé o ad altro dipendente dell’unità la responsabilità
del procedimento. Dell’identità personale del responsabile del
procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del
procedimento stesso.
2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti
necessari per lo svolgimento dell’attività istruttoria in conformità
alle deliberazioni dell’Autorità e agli indirizzi del responsabile
dell’unità organizzativa.
Art.
29.
(Svolgimento e conclusione del procedimento)
1. Il Presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente
definiti dal Consiglio, designa, di regola al termine di un procedimento,
un relatore scelto tra i Componenti, ai fini della trattazione.
2. Quando si conclude l’istruttoria e, comunque, tutte
le volte nelle quali l’Autorità debba adottare un provvedimento
che definisce un caso o un procedimento, il relatore, sulla base delle
proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione,
formulando e illustrando le proprie conclusioni.
3. E’ in facoltà del Consiglio, quando la natura
del procedimento lo richieda, designare uno o più Commissari con
il compito di seguire l’istruttoria per riferirne al Consiglio.
4. Nel caso di attività procedimentali di particolare
rilievo, quali l’avvio di istruttoria, l’espletamento di attività
ispettiva o la contestazione delle risultanze istruttorie agli interessati,
il responsabile dell’unità organizzativa competente può
essere chiamato ad esporre, prima dell’inizio dell’esame dell’affare,
i risultati dell’attività svolta e gli elementi che giustificano
le proposte sottoposte all’Autorità.
Art. 30.
(Informazione all’Autorità)
1. Il Segretario generale assicura periodicamente all’Autorità
ogni utile informazione, curando la presentazione da parte delle Direzioni
e dei Servizi interessati di relazioni, sia di carattere generale, sia
di carattere specifico, concernenti l’andamento delle istruttorie e le
pratiche correnti.
2. I criteri relativi alle procedure di cui al comma
1 sono stabiliti dal Consiglio.
Art. 31.
(Definizione delle procedure)
1. Su proposta del Segretario generale, il Consiglio
definisce le procedure interne aventi rilevanza esterna.
2. Le disposizioni concernenti le procedure di cui al
comma 1 sono raccolte in un apposito manuale, da rendere disponibile al
pubblico.
TITOLO IV
REDISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL’AUTORITÀ
Art. 32.
(Redistribuzione delle competenze di cui all’art. 1, comma 6, della
legge n. 249/97)
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 249/97,
le competenze attribuite all’Autorità sono così redistribuite:
al Consiglio sono attribuite le competenze di cui all’art. 1, comma 6,
lettera a), nn. 1, 2, 5 e 6, precedentemente attribuite alla Commissione
per le infrastrutture e le reti e le competenze di cui all’art. 1, comma
6, lettera b), nn. 10 e 15, precedentemente attribuite alla Commissione
per i servizi e i prodotti.
2. Tutte le funzioni diverse da quelle previste nella
legge n. 249/97 e non specificamente assegnate alle Commissioni sono
esercitate dal Consiglio.
TITOLO V
RELAZIONI CON ALTRE AUTORITÀ INDIPENDENTI
Art. 33.
(Relazioni con altre Autorità)
1. L’Autorità favorisce ogni opportuno coordinamento
con altre Autorità indipendenti previste dalla legge e la collaborazione
con le Autorità e le Amministrazioni competenti degli Stati esteri. |