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TITOLO I
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art.
1.
Principi generali
1. Le disposizioni
del presente Regolamento si applicano ai dipendenti di ruolo dell'Autorità
nonchè, se compatibili, al personale comandato o distaccato da
altre amministrazioni pubbliche o enti pubblici ovvero assunto con contratto
di lavoro a tempo determinato per quanto non previsto da specifiche clausole
negoziali.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilito
in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore
per i dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art.
2, comma 28, della legge n. 481/95.
3. L'esercizio delle funzioni, al fine di garantire le esigenze di trasparenza,
autonomia e responsabilità nello svolgimento del procedimento,
alla stregua di quanto dispone l'art. 2, comma 10, della legge n. 481/95,
è effettuato in conformità alle disposizioni del Regolamento
di organizzazione e funzionamento e del Codice etico.
Art.
2.
Rinvio ad altre disposizioni
1. Per quanto non
previsto dal presente Regolamento si applicano, se compatibili, le disposizioni
sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, e, in via residuale, quelle che
disciplinano il rapporto di lavoro privato.
CAPO
II
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Art. 3.
Inquadramento del personale
1. Il personale in
servizio presso l'Autorità è inquadrato secondo livelli
retributivi, in relazione al grado di professionalità, al livello
ed alla complessità dell'attività funzionale nonchè
all'autonomia ed alle responsabilità delle mansioni svolte, nelle
qualifiche di cui al successivo art. 23.
Art.
4.
Concorsi: criteri generali
1. L'assunzione del
personale avviene per pubblico concorso, ad eccezione di quanto previsto
dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e di quanto previsto
dall'art. 1, comma 18, della legge n. 249/97. E' garantita pari opportunità
tra uomini e donne nell'accesso alle diverse qualifiche e nello sviluppo
professionale.
2. L'Autorità determina, di volta in volta, i posti da mettere
a concorso, secondo le concrete esigenze, nel rispetto dell'art. 1, comma
17, della legge n. 249/97.
3. I bandi di concorso sono emanati, su deliberazione del Consiglio, dal
Presidente e pubblicati sul Bollettino ufficiale dell'Autorità
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art.
5
Assunzioni e periodo di prova
1. I vincitori del
concorso pubblico sono assunti con contratto individuale di lavoro subordinato.
2. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi a decorrere dal giorno
di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo
di tempo corrispondente a quello in cui il dipendente sia stato assente,
a qualunque titolo, dal servizio stesso.
3. Al termine del periodo di prova, ove questo sia giudicato favorevolmente
dal responsabile del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie sulla base
di un'apposita relazione, redatta dal dirigente dell'unità organizzativa
presso la quale il dipendente presta servizio, i vincitori sono confermati
in ruolo secondo l'ordine di graduatoria del concorso. Ove il periodo
di prova sia giudicato sfavorevolmente ha luogo la risoluzione del rapporto
di lavoro, salvo che l'Autorità ne proroghi la durata per ulteriori
sei mesi; in tal caso il suo svolgimento ha luogo presso altro ufficio.
4. La risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di esito sfavorevole
del periodo di prova dà diritto ad una indennità di liquidazione
pari ad un dodicesimo della retribuzione annua prevista, in proporzione
alla durata del servizio prestato.
5. Il personale assunto con modalità diverse dal pubblico concorso
secondo quanto previsto dalle leggi n. 481/95 e n. 249/97, e inquadrato
successivamente nel ruolo dell'Autorità, è esentato dal
periodo di prova, purchè il servizio prestato presso l'Autorità
sia stato di durata superiore al periodo di prova stesso.
CAPO III
DOVERI
Art. 6
Obblighi
1. Il dipendente deve
prestare la propria attività con lealtà, diligenza e spirito
di collaborazione, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed
alle disposizioni interne, con particolare riferimento al Codice etico,
nell'interesse esclusivo dell'Autorità.
Art.
7.
Divieti e incompatibilità
1. Il personale in
servizio presso l'Autorità, oltre a quanto stabilito dall'art.
2, comma 31, della legge n. 481/95, deve osservare i divieti e le incompatibilità
stabiliti dal Codice etico.
2. Nel contratto individuale, per particolari figure professionali, può
essere inserito un patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 cod.
civ.
3. Nei contratti di consulenza possono essere inserite specifiche clausole
tese a garantire i doveri d'indipendenza e di riservatezza nonchè
l'assenza di particolari ipotesi di conflitto d'interesse.
CAPO
IV
ORARIO DI LAVORO
Art. 8.
Orario di lavoro
1. L'orario settimanale
ordinario di lavoro è di 37 ore e 30 minuti primi ed è articolato
in relazione alle esigenze funzionali dell'Autorità, con ordine
di servizio.
2. L'Autorità può instaurare rapporti di lavoro a tempo
parziale in riferimento a particolari esigenze funzionali.
3. L'Autorità può sperimentare forme di lavoro a distanza
supportate dalle tecnologie di comunicazione.
4. In relazione ad obiettive necessità funzionali, l'orario di
lavoro può essere modificato per particolari categorie di dipendenti,
anche richiedendone la reperibilità nei giorni non lavorativi.
Art. 9.
Lavoro straordinario, riposi compensativi
1. I dipendenti operativi
ed esecutivi sono tenuti a svolgere prestazioni eccedenti l'orario di
lavoro ordinario previsto nel contratto, per eccezionali e comprovate
esigenze di servizio.
2. Le ore di lavoro straordinario, compreso quello festivo e notturno,
sono retribuite secondo le modalità previste dal contratto per
il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro, a richiesta del dipendente e previa
autorizzazione del funzionario responsabile, possono essere compensate
con un numero di ore libere corrispondenti da fruire, compatibilmente
con le esigenze di servizio, di norma, non oltre il mese successivo.
4. Le prestazioni effettuate dai funzionari in giorni feriali non lavorativi
ed in quelli festivi sono remunerate con i compensi previsti per il lavoro
straordinario o, previa autorizzazione del responsabile della unità
organizzativa di primo livello nella quale operano, con un numero di ore
libere corrispondenti da fruire, di norma, non oltre il mese successivo.
Art.
10.
Festività
1. Sono considerati
giorni festivi quelli previsti come tali dalle disposizioni di legge.
2. L'Autorità, compatibilmente con le esigenze di servizio, può
disporre che siano considerati non lavorativi i giorni 14 agosto, 24 e
31 dicembre di ogni anno.
CAPO
V
CONGEDI E ASPETTATIVE
Art. 11.
Ferie, festività soppresse, permesso straordinario
1. Nel corso di ogni
anno solare i dipendenti hanno diritto a periodi di congedo nelle misure
seguenti:
a) durante l'anno
solare in cui è avvenuta l'assunzione, due giorni lavorativi
per ogni mese intercorrente tra la data di inizio del servizio ed il
31 dicembre successivo, con eventuale arrotondamento dell'unità
superiore, fino ad un massimo annuo di ventitrè giorni;
b) per gli anni successivi:
1) ventitrè
giorni lavorativi, per anzianità di servizio fino a quattro
anni;
2) ventisei giorni lavorativi, per anzianità di servizio oltre
i quattro e fino a dodici anni;
3) trenta giorni lavorativi, per anzianità di servizio superiore
a dodici anni.
2. I dipendenti hanno
diritto altresì ai seguenti permessi:
a) fino a sei giorni
complessivi nell'arco di un anno solare per giustificati motivi personali
o familiari;
b) quindici giorni continuativi in occasione di matrimonio;
c) i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio, per rispondere
a chiamate delle pubbliche autorità, per l'esercizio del diritto
politico di voto, per partecipare a concorsi od esami, nonchè
negli altri casi consentiti dall'Autorità.
Art.
12.
Aspettativa per gravi motivi personali o di famiglia
1. Per gravi motivi
personali o di famiglia il dipendente può, a domanda, essere collocato
in aspettativa fino al massimo di un anno.
2. L'Autorità provvede sulla domanda entro trenta giorni e può
non accoglierla se la ritiene infondata ovvero, per motivate ragioni di
servizio, rinviarne l'accoglimento o ridurre la durata dell'aspettativa
richiesta.
3. Durante l'aspettativa il dipendente non ha diritto alla retribuzione.
Art.
13.
Agevolazioni per motivi di studio
1. I dipendenti che
seguono regolari corsi di studio in Italia ovvero all'estero presso università
o altri istituti pareggiati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati
al rilascio di titoli legali ovvero presso altri istituti, possono essere
esentati, limitatamente alla durata del corso, dall'obbligo di fornire
prestazione eccedenti l'orario ordinario di lavoro ed hanno titolo a fruire
di permesso straordinario retribuito oltre che per i giorni in cui debbano
sostenere prove di esame, anche per il tempo necessario per il viaggio.
2. Il dipendente che intenda frequentare corsi di studio all'estero ovvero
sia risultato assegnatario di borse di studio all'estero che comportino
la frequenza ai corsi per i quali sussista un preminente interesse per
l'Amministrazione, può, a domanda e sempre che non ostino ragioni
di servizio, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di due
anni.
3. Durante l'aspettativa, di cui al comma 2, il dipendente non ha diritto
alla retribuzione, salvo l'eventuale possibilità di usufruire della
concessione di un contributo secondo modalità e nella misura definita
dall'Autorità.
Art.
14.
Congedo, malattia e aspettativa per motivi di salute
1. Il dipendente che,
per accertate ragioni di salute tempestivamente documentate, anche ai
fini di eventuali controlli, sia nell'impossibilità di prestare
servizio, ha diritto alla retribuzione per un periodo che non può
superare complessivamente novanta giorni nel corso di dodici mesi. Ai
fini del computo di tale periodo si sommano tutti i giorni di assenza
per malattia o aspettativa per motivi di salute verificatisi nel corso
degli anzidetti dodici mesi.
2. Il diritto alla retribuzione è ridotto al 75 per cento limitatamente
ai primi tre giorni di ogni ciclo di malattia, per non più di sei
giorni al mese, salvo che la malattia abbia richiesto il ricovero presso
una struttura ospedaliera pubblica o privata ovvero che dipenda da causa
di servizio.
3. Esaurito il periodo di congedo per malattia, di cui al comma 1, il
dipendente che non sia in condizioni di riprendere il servizio è
collocato in aspettativa.
4. L'aspettativa ha termine col cessare della causa per la quale è
stata disposta e, comunque, non può protrarsi per un periodo superiore
a due anni.
Art.
15.
Tutela della maternità e della paternità
1. Al personale si
applicano le disposizioni di legge per la tutela della maternità
e della paternità in materia di lavoro.
Art.
16.
Validità dei periodi di congedo e di aspettativa
1. I periodi di aspettativa
per motivi di salute o per servizio militare ovvero per la frequenza di
corsi di studio all'estero di cui all'art. 13, comma 2 sono computati
per intero ai fini della progressione economica, di carriera e del trattamento
di quiescenza, ma non ai fini della maturazione del periodo di congedo
ordinario.
CAPO
VI
MISSIONI E COMANDI
Art. 17.
Missioni
1. Ai fini dello svolgimento
di particolari compiti di istituto, i dipendenti possono essere inviati
in missione in località italiane ed estere.
2. Le missioni non possono superare, complessivamente, il periodo di sei
mesi nel corso di un anno, salvo, per periodi superiori, il consenso espresso
dell'interessato.
3. Al personale in missione si applica il trattamento economico stabilito
per il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
4. Al personale inviato all'estero per periodi superiori ad un mese, per
motivi di studio o di formazione professionale, è riconosciuto,
in sostituzione del trattamento di missione, un contributo forfettario
nella misura determinata dall'Autorità.
Art.
18.
Comandi
1. In casi eccezionali
e nell'interesse dell'Autorità, i dipendenti, previa motivata delibera
del Consiglio, possono essere comandati presso istituzioni comunitarie
o internazionali operanti in materia di garanzie nelle comunicazioni,
ovvero, a condizione di reciprocità, presso altre Autorità.
2. Il comando non può superare la durata di un anno ed è
prorogabile, per motivi straordinari, di ulteriori sei mesi.
CAPO VII
SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO
Art.
19.
Sanzioni disciplinari
1. Il dipendente,
per la violazione dei suoi doveri, è soggetto alle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) sospensione
dal servizio e dalla relativa retribuzione fino ad un anno;
b) licenziamento.
2. Non costituiscono
sanzioni disciplinari: a) i richiami, verbali o scritti, inflitti per
mancanze lievi; b) le note di censura per l'inosservanza di disposizioni
di legge o di ordini di servizio; c) le multe, inflitte anche per assenze
ingiustificate dal lavoro, che comportano la mancata corresponsione della
retribuzione da quattro ore all'intero trattamento giornaliero.
3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettere a) e b) sono adottati dal
dirigente della unità organizzativa del primo livello presso la
quale il dipendente presta servizio; quelli di cui alla lettera c), dal
direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie, su proposta del
dirigente della unità organizzativa di primo livello presso la
quale il dipendente presta servizio.
4. La sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione fino ad un
anno è inflitta per gravi violazioni del Regolamento; il licenziamento
è inflitto per fatti di particolare gravità e tali da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
5. Al dipendente sospeso dal servizio e dalla retribuzione è riconosciuto
un assegno alimentare di misura pari a quello corrispondentemente previsto
dal Regolamento del personale dell'Autorità garante della concorrenza
e del mercato; l'erogazione della predetta sanzione comporta la impossibilità
della presa in esame dell'interessato ai fini di eventuali promozioni
per i successivi tre anni nonché la sospensione dello scatto di
anzianità per i successivi due anni.
Art.
20
Procedimento disciplinare. Consiglio di disciplina
1. Gli addebiti suscettibili
di configurarsi come infrazione disciplinare debbono essere comunicati
per iscritto al dipendente, entro cinque giorni dalla loro formale conoscenza,
dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie, il quale è
tenuto ad effettuare senza indugio gli accertamenti del caso, sentito
anche l'interessato, direttamente ovvero mediante un funzionario da lui
delegato. Qualora non si pervenga alla loro immediata archiviazione, gli
addebiti anzidetti debbono essere contestati per iscritto, nel termine
di venti giorni, all'interessato il quale, nei successivi venti giorni,
può presentare la sua difesa, avendo presa visione ed ottenuta
copia degli accertamenti svolti a suo carico.
2. Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie, nei successivi
dieci giorni, può ordinare l'archiviazione degli atti, disporre
ulteriori indagini da svolgersi entro lo stesso termine ovvero deferire
il dipendente al Consiglio di disciplina proponendo le relative sanzioni.
3. Il Consiglio di disciplina è composto da due Commissari, uno
dei quali con funzioni di Presidente e da un dirigente delle unità
organizzative di primo livello, con esclusione di quello del Dipartimento
Risorse Umane e Finanziarie, con funzioni di segretario e si pronuncia
in ordine alle sanzioni disciplinari proposte.
4. Il Consiglio, acquisita materiale conoscenza di tutti gli atti e della
relazione conclusiva, decide, mediante trattazione orale e con la partecipazione
dell'incolpato, nel termine di trenta giorni, prorogabile dal Presidente
del Consiglio di disciplina, una sola volta, per un periodo corrispondente.
5. Entro lo stesso termine, il Consiglio di disciplina può chiedere
chiarimenti al funzionario istruttore, ai testimoni ed ai periti e, se
lo ritiene opportuno, disporre ulteriori indagini anche su circostanze
particolari.
6. I provvedimenti relativi alle sanzioni inflitte sono comunicati al
dipendente nel testo integrale.
7. Il dipendente, durante il procedimento disciplinare, può, a
titolo cautelativo, e per gravi motivi, essere sospeso dal servizio e,
limitatamente ad un terzo, anche dalla retribuzione.
Art.
21
Perentorietà dei termini e sospensione
1. Tutti i termini
relativi al procedimento disciplinare sono perentori. Nel computo dei
termini non si tiene conto dei giorni non lavorativi.
2. Il procedimento estinto per decorrenza dei termini non può essere
rinnovato.
3. Il procedimento disciplinare non può essere instaurato se per
il fatto contestato abbia avuto inizio procedimento penale mediante richiesta
di rinvio a giudizio e, se già instaurato, il procedimento disciplinare
è sospeso fino al termine di quello penale. E' comunque in facoltà
dell'Autorità, apprezzate le circostanze, procedere alla sospensione
cautelare del dipendente.
CAPO
VIII
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 22
Trattamento economico: criterio generale
1. Il trattamento
economico del personale dipendente dell'Autorità è stabilito
e disciplinato sulla base della retribuzione spettante ai dipendenti dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato tenuto conto delle specifiche
funzioni.
2. Il trattamento economico del personale assunto nel corso dell'anno
decorre dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni.
3. In nessun caso al dipendente di ruolo che muta qualifica è corrisposta
una retribuzione complessiva inferiore a quella precedentemente percepita.
Qualora il livello del trattamento economico spettante risulti inferiore
a quello precedentemente percepito, al dipendente è attribuito
un assegno "ad personam" pensionabile, non riassorbibile e non
rivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento
all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.
TITOLO
II
ORDINAMENTO DEL PERSONALE
CAPO I
ATTRIBUZIONI
Art. 23.
Classificazione del personale
1. Il personale è
inquadrato secondo le seguenti qualifiche:
a) Dirigente;
b) Funzionario;
c) Operativo;
d) Esecutivo.
Art.
24.
Dirigenti
1. I dirigenti, nell'ambito
delle funzioni loro attribuite dalla legge e dal Regolamento di organizzazione
e funzionamento, assicurano il rispetto degli indirizzi dell'Autorità
e l'attuazione delle deliberazioni adottate.
2. Essi sono preposti
alle unità organizzative di primo e di secondo livello. Quando
non sia loro affidata una specifica direzione, svolgono funzioni ispettive,
di consulenza, di studio ricerca e analisi o eventuali altre assegnate
direttamente dall'Autorità.
3. I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, della gestione e dei
risultati dei procedimenti in ordine ai quali organizzano le risorse umane
e materiali disponendo dei relativi poteri di coordinamento e di controllo,
anche in collaborazione tra più unità organizzative.
Art.
25.
Funzionari
1. I funzionari svolgono
i compiti connessi con l'attività procedimentale di pertinenza
dell'Autorità; effettuano attività di studio e di ricerca;
provvedono agli adempimenti amministrativi, contabili e tecnici ed esercitano
le altre attribuzioni loro affidate dai dirigenti. Ai funzionari possono
essere assegnati altresì compiti di coordinamento, integrazione
e controllo in relazione a particolari progetti od attività.
2. I funzionari, nell'ambito delle unità organizzative di appartenenza,
possono assumere la responsabilità di uffici o di aree di attività
in relazione a particolari materie o settori nonchè, ove necessario,
svolgere funzioni di supplenza del dirigente.
3. In casi eccezionali, i funzionari possono assumere la reggenza delle
unità organizza-tive affidate ad un dirigente secondo il Regolamento
di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità.
Art.
26.
Personale operativo
1. Il personale operativo
svolge compiti amministrativi e di segreteria, di analisi, programmazione
ed amministrazione di base dati, di gestione del sistema informativo e
della biblioteca. Disimpegna altresì compiti di classificazione,
archiviazione, protocollo, registrazione, copia, dattilografia e stenografia.
Svolge altri compiti che gli sono specificamente assegnati.
2. Può coadiuvare nell'attività di verbalizzazione e far
parte, con funzioni tecniche o in qualità di segretario, di commissioni
e di comitati.
3. Può collaborare ad adempimenti operativi connessi ad attività
di studio, ricerca e di elaborazione dei dati.
Art.
27.
Personale esecutivo
1. Il personale esecutivo
svolge compiti sussidiari connessi al funzionamento degli uffici; provvede
all'apertura ed alla chiusura degli stessi, svolge mansioni di operatore
al centralino telefonico, provvede al funzionamento dei telefoni, telex
e telefax, delle fotocopiatrici e delle apparecchiature informatiche e
telematiche e svolge, all'occorrenza, compiti di anticamera; se munito
delle necessarie abilitazioni può essere destinato alla guida degli
autoveicoli e motoveicoli dell'Autorità. E' addetto inoltre al
presidio di impianti ed apparecchiature di sicurezza. Svolge altri compiti
che gli sono specificamente assegnati.
2. Collabora alla gestione del magazzino di cancelleria ed al funzionamento
della biblioteca.
3. Svolge incarichi connessi alla spedizione della corrispondenza, inclusa
l'affrancatura, e cura la ricezione della corrispondenza stessa, anche
di quella raccomandata ed assicurata.
4. Svolge compiti di manutenzione e riparazione di impianti e strutture
delle sedi dell'Autorità.
CAPO
II
CONCORSI
Art. 28.
Requisiti generali
1. Possono partecipare
al concorso per dirigenti, funzionari e operativi coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza
italiana o quella di cittadino italiano non appartenente alla Repubblica
o di cittadino appartenente ad un Paese dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi da parte di istituzioni
sanitarie pubbliche;
c) età, non inferiore agli anni diciotto.
2. I concorsi per
l'inquadramento nel ruolo organico delle varie qualifiche del personale
di cui all'art. 23, sono banditi, di regola, per il livello iniziale di
ciascuna qualifica.
3. I criteri di svolgimento dei concorsi e la composizione delle Commissioni
di esami sono precisati nei relativi bandi.
4. Per la partecipazione al concorso per l'assunzione al livello iniziale
della qualifica di dirigente l'età non deve essere superiore agli
anni quarantacinque, salvo che si tratti di personale a qualsiasi titolo
dipendente dell'Autorità.
5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti all'atto
dell'assunzione in ruolo, ad eccezione del requisito dell'età che
dev'essere posseduto alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso
per la presentazione delle domande.
Art.
29.
Concorso per dirigenti: ammissione e titoli
1. I concorsi per
dirigente possono essere banditi per i vari livelli della progressione
retributiva.
2. Possono partecipare
al concorso per l'assunzione al livello iniziale della qualifica di dirigente
coloro che, muniti del diploma di laurea indicato nel bando di concorso
con la votazione conseguita, risultino in possesso di uno dei seguenti
requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui all'articolo 28:
a) abbiano un'esperienza
documentata di almeno quattro anni in settori interessanti l'attività
istituzionale dell'Autorità:
come dirigenti, in enti ovvero istituzioni o imprese di notevole rilievo
nazionale, comunitario o internazionale, in amministrazioni dello Stato
o enti pubblici con competenza nei settori che interessano l'Autorità;
come professore in istituti di istruzione universitaria, o funzione
comparabile in enti o istituti di ricerca pubblici o privati di livello
nazionale o internazionale;
come magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato ordinario
di tribunale od equiparato;
b) abbiano prestato servizio, in qualità di dirigente presso
l'Autorità, per un periodo non inferiore ad un anno, in base
a contratto a tempo determinato ovvero in seguito a comando o distacco
fuori ruolo o in aspettativa;
c) abbiano prestato servizio nel ruolo del personale dell'Autorità
con la qualifica di funzionario per almeno 5 anni o siano collocati
almeno al 27° livello della progressione retributiva.
3. Quando l'Autorità
bandisce concorsi per dirigente a livelli economici diversi da quelli
iniziali i requisiti di partecipazione sono precisati nei relativi bandi
di concorso.
4. I concorsi per dirigenti fino al decimo livello della progressione
retributiva incluso si svolgono per titoli ed esami.
5. I titoli sono costituiti:
a) da quelli di
servizio indicati nel precedente articolo, limitatamente al periodo
eccedente quello minimo necessario per l'ammissione al concorso;
b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente
l'attività istituzionale dell'Autorità;
c) da pubblicazioni di carattere economico o giuridico o tecnico in
campi di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità;
d) dalla conoscenza approfondita di lingue straniere.
I criteri di valutazione dei titoli sono specificati nel bando di concorso.
6. I concorsi per
livelli stipendiali superiori al decimo si svolgono per titoli e colloquio
al fine di individuare le competenze necessarie in termini di conoscenze,
esperienza e capacità. Nel bando di concorso sono determinate in
dettaglio le esperienze, le conoscenze, le capacità richieste oltre
i requisiti speciali di partecipazione nonchè i criteri di valutazione.
Art.
30.
Concorsi per funzionari: ammissione e titoli
1. I concorsi per
funzionario sono, di norma, banditi per il livello iniziale.
2. Possono partecipare al concorso per l'assunzione al livello iniziale
della qualifica di funzionario coloro che, muniti del diploma di laurea
indicato nel bando di concorso con la votazione conseguita, siano in possesso
di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di
cui al precedente articolo 28:
a) abbiano un'esperienza
documentata di almeno tre anni in settori interessanti l'attività
istituzionale dell'Autorità:
nella ricerca
giuridica, economica e tecnica, maturata attraverso l'impiego, nella
carriera direttiva, presso uffici studi giuridici o economici della
pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese di rilievo
nazionale, comunitario o internazionale;
in significative e continuative esperienze di studio e ricerca in
primarie istituzioni di ricerca o universitarie;
nell'attività professionale presso studi legali, commerciali
o tecnici con riferimento anche al tempo minimo di pratica necessario
per il conseguimento del titolo abilitativo;
b) abbiano prestato
servizio, in qualità di funzionario, presso l'Autorità
per un periodo non inferiore ad un anno in base a contratto a tempo
determinato ovvero in seguito a comando o distacco fuori ruolo o in
aspettativa.
3. L'Autorità
può bandire concorsi per funzionario anche a livelli di progressione
economica diversi da quello iniziale, qualora le competenze richieste
non possano essere individuate tra il personale dell'Autorità.
I requisiti di partecipazione sono individuati nei relativi bandi di concorso.
4. I concorsi per funzionari si svolgono per titoli ed esami.
5. I titoli sono costituiti:
a) da quelli di
servizio indicati nel precedente articolo, limitatamente al periodo
eccedente quello minimo necessario per l'ammissione al concorso;
b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente
l'attività istituzionale dell'Autorità;
c) da pubblicazioni di carattere economico o giuridico in campi di interesse
per l'attività istituzionale dell'Autorità;
d) dalla conoscenza approfondita di lingue straniere.
I criteri di valutazione dei titoli sono specificati nel bando di concorso.
Art.
31.
Concorsi per posizioni di carattere tecnico o amministrativo
1. In relazione a specifiche posizioni concernenti attività di
natura tecnica ed amministrativa, necessarie al funzionamento dell'Autorità
ma non rientranti nella sua specifica attività istituzionale, possono
essere banditi concorsi per funzionari con particolari requisiti di ammissione,
da individuare in relazione alle attività da svolgere ed alle posizioni
da ricoprire.
2. I requisiti di partecipazione sono individuati nel bando di concorso
avuto riguardo, per quanto concerne le anzianità di servizio, a
quelle previste negli articoli 29 e 30; nello stesso bando sono indicati
il tipo di laurea richiesto, le categorie dei titoli da valutare e la
ripartizione dei punteggi fra i titoli e le prove previste.
Art.
32.
Concorsi per il personale operativo: ammissione e criteri
1. Possono partecipare
al concorso per il personale operativo coloro i quali siano in possesso
di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) abbiano svolto
per almeno due anni attività nelle mansioni del personale operativo
in uffici pubblici o privati;
b) abbiano prestato servizio presso l'Autorità con analoghe funzioni
per almeno un anno in base a contratto a tempo determinato ovvero a
seguito di comando, distacco o fuori ruolo.
2. I concorsi per
il personale operativo sono indetti, di norma, per il livello di stipendio
iniziale della fascia "D". L'Autorità può bandire
concorsi per la carriera operativa anche per fasce e/o per livelli diversi
dall'iniziale, qualora le competenze richieste non possano essere individuate
fra il personale dell'Autorità.
3. I concorsi per il livello iniziale della fascia "D" del personale
operativo si svolgono con una prova pratica, una prova scritta ed un colloquio
valutativo sulle discipline concernenti le attività svolte dall'Autorità.
Le prove possono essere precedute da una pre-selezione mediante quesiti
a correzione informatizzata al fine di determinare il numero massimo dei
candidati da ammettere alle prove stesse.
Art.
33
Assunzione personale esecutivo
1. L'assunzione del
personale esecutivo avviene secondo le modalità stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge in materia.
Art.
34.
Concorsi per il personale a contratto e per quello distaccato
1. Il personale a
contratto e quello di cui l'Autorità si avvale, ai sensi dell'art.
1, commi 18 e 19, della legge n. 249/97 nonchè quello comunque
distaccato da altre amministrazioni pubbliche o da enti pubblici, è
immesso nel ruolo organico previo superamento dei concorsi riservati per
l'inquadramento nelle rispettive qualifiche ovvero mediante riserve di
posti nei concorsi ordinari di cui all'articolo 30 ovvero altre procedure
selettive stabilite dall'Autorità, in conformità a quanto
dispone l'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97.
2. Le relative procedure, per quanto riguarda il personale a contratto,
compreso quello destinato agli uffici di Segreteria del Presidente e dei
Commissari, sono svolte nel termine di durata del contratto a tempo determinato,
previsto dall'art. 2, comma 30, della legge n. 481/95.
CAPO
III
TRATTAMENTO E PROGRESSIONE ECONOMICA
Art. 35.
Trattamento economico dei dirigenti
1. Il trattamento
economico dei dirigenti è composto dalle seguenti voci:
a) retribuzione
di livello;
b) premio annuale individuale;
c) indennità di funzione, per i responsabili delle unità
organizzative di primo livello.
Ulteriore elemento
del trattamento economico è costituito dall'eventuale assegno "ad
personam" di cui al comma 7.
2. La retribuzione di livello è determinata con riferimento al
trattamento economico previsto dal Regolamento del personale per i dipendenti
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo
l'allegata tabella 1.
3. Il premio annuale individuale di cui al comma 1 lettera b) è
attribuito sulla base dei risultati raggiunti dal dirigente a fronte degli
obiettivi conseguiti per ciascun anno.
4. E' istituito un fondo per il premio annuale individuale. Il fondo è
costituito mediante la destinazione allo stesso degli importi corrispondenti
a quelli della parte variabile del premio individuale deliberati, di anno
in anno, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il fondo può essere incrementato dall'Autorità, tenuto conto
delle disponibilità derivanti dalle entrate relative ai servizi
resi dall'Autorità, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge
n. 249/97. La misura e le modalità di erogazione del premio sono
stabilite con delibera del Consiglio.
5. I dirigenti cui è affidata la responsabilità di unità
organizzative godono, per la durata dell'incarico, di un'indennità
di funzione, determinata con apposita delibera del Consiglio fino ad un
massimo del 15% della retribuzione di livello in relazione all'effettiva
responsabilità ed alla posizione dell'ufficio.
6. Nel caso di avanzamento a dirigente di funzionari con trattamento economico
superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito
un assegno "ad personam" pensionabile, non riassorbibile e non
rivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento
all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.
Art.
36.
Progressione dei dirigenti
1. La progressione
dei dirigenti si effettua mediante scatti annuali secondo l'allegata tabella
1, salvo demerito. Tale giudizio, risultante da una motivata valutazione
di insufficienza, è espresso dal responsabile della unità
operativa di primo livello presso la quale il dirigente presta servizio
ovvero, nel caso si riferisca a quest'ultimo, dal Consiglio.
2. I dirigenti sono valutati ogni anno. Con cadenza triennale nel mese
di luglio ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di
progressioni equivalenti a non più di 8 scatti per non oltre il
30% del personale dirigente in servizio. Le progressioni sono conferite,
ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1° agosto successivo.
Le progressioni vengono attribuite in relazione alle disponibilità
di bilancio.
3. Le modalità di valutazione annuale e il processo di valutazione
triennale sono stabiliti con delibera del Consiglio all'inizio di ciascun
triennio.
Art.
37.
Trattamento economico dei funzionari
1. Il trattamento
economico dei funzionari è composto dalle seguenti voci:
a) retribuzione
di livello;
b) premio annuale individuale;
Ulteriori elementi del trattamento economico sono costituiti da eventuali
indennità per speciali incarichi di coordinamento di cui al comma
6 e dall'eventuale assegno "ad personam" di cui al comma 7.
2. La retribuzione
di livello è determinata con riferimento al trattamento economico
previsto dal Regolamento del personale per i dipendenti dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, secondo l'allegata tabella 2.
3. Il premio annuale individuale di cui al comma 1 lettera b) è
attribuito sulla base dei risultati raggiunti dal funzionario a fronte
degli obiettivi conseguiti per ciascun anno.
4. E' istituito un fondo per il premio annuale individuale, nei limiti
e secondo le modalità previsti dall'art. 35, comma 4.
5. I funzionari cui sono assegnati incarichi speciali dal Segretario degli
Organi Collegiali o dai Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi godono
di una indennità di funzione fino ad un massimo del 15% della retribuzione
di livello in relazione alla durata dell'incarico.
6. Nel caso di avanzamento a funzionario di personale operativo con trattamento
economico superiore a quello spettante nella nuova posizione è
attribuito un assegno "ad personam" pensionabile, non riassorbibile
e non rivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico
in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.
Art.
38
Progressione dei funzionari
1. La progressione
dei funzionari si effettua mediante scatti annuali secondo l'allegata
tabella 2, salvo demerito. Tale giudizio, risultante da una motivata valutazione
di insufficienza, è espresso dal dirigente responsabile dell'ufficio
presso il quale il funzionario presta servizio.
2. I funzionari sono valutati ogni anno. Con cadenza triennale nel mese
di luglio ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di
progressioni equivalenti a non più di 5 scatti per il 30% dei funzionari
in servizio. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici,
con decorrenza dal 1° agosto successivo. Le progressioni vengono attribuite
in relazione alle disponibilità di bilancio.
3. Le modalità di valutazione annuale e il processo di valutazione
triennale sono stabiliti con delibera del Consiglio all'inizio di ciascun
triennio.
Art.
39.
Trattamento economico del personale operativo
1. Il trattamento
economico del personale operativo è composto dalle seguenti voci:
a) retribuzione
di livello per fascia;
b) premio annuale individuale.
2. Il trattamento
economico è articolato in quattro fasce retributive suddivise in
livelli stipendiali come indicato nella allegata tabella 3.
3. La retribuzione corrispondente al livello iniziale di ogni fascia e
le relative progressioni retributive sono determinate con riferimento
al trattamento economico previsto dal Regolamento del personale dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, secondo la tabella 3.
4. E' istituito un fondo per il premio individuale annuale. Il fondo è
costituito mediante la destinazione allo stesso degli importi maturati
dai dipendenti all'atto del passaggio alla fascia retributiva superiore,
determinati sulla base del metodo di calcolo della voce A.I.S. prevista
nel Regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Nel caso in cui il passaggio alle fasce superiori sia dovuto alla progressione
di cui al comma 5 dell'art. 40, è destinato al finanziamento del
fondo un importo pari al 60% dell'A.I.S.. Il fondo può essere incrementato
secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4. Gli importi, come sopra
determinati, sono destinati al fondo al netto dell'eventuale quota di
A.I.S. già inglobata nella retribuzione stipendiale.
Art.
40.
Progressione del personale operativo
1. La progressione
del personale operativo avviene da un livello all'altro di ogni fascia
retributiva ed attraverso il passaggio alla fascia superiore.
2. La progressione da un livello all'altro avviene in ragione dell'attribuzione
di un livello per ciascun anno di servizio. I dipendenti che siano pervenuti
al terzo livello di una fascia retributiva e che, sulla base della valutazione
relativa agli ultimi due anni, si siano collocati nel primo 20% della
graduatoria del personale della stessa qualifica, possono ottenere la
progressione al quinto livello della fascia di appartenenza.
3. I passaggi alle fasce retributive superiori hanno luogo, a seguito
di scrutinio per valutazione comparativa, tra i dipendenti che siano collocati
almeno al sesto livello della fascia retributiva di appartenenza; i passaggi
sono disposti, ogni anno, in misura non eccedente il 20% dei dipendenti
sottoposti allo scrutinio. I dipendenti scrutinati con esito positivo,
per il passaggio alla fascia superiore, sono collocati nel livello stipendiale
immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento
all'atto del passaggio.
4. Il personale pervenuto all'ultimo livello di una fascia è collocato
al livello stipendiale della fascia superiore immediatamente più
elevato rispetto alla retribuzione in godimento.
5. I dipendenti dell'ultima fascia retributiva, che siano pervenuti al
sesto livello e che, sulla base della valutazione relativa agli ultimi
due anni, si siano collocati nel primo 20% della graduatoria del personale
operativo, possono ottenere la progressione di due livelli. Ulteriori
progressioni di due livelli possono essere disposte, al termine di ogni
quinquennio di servizio, in relazione al suddetto esito della valutazione.
6. I criteri e le modalità di valutazione comparativa annuale sono
definiti con apposita delibera dell'Autorità.
7. Le progressioni sono conferite dal Consiglio, su proposta del Direttore
del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie, tenuto conto delle disponibilità
di bilancio. Esse decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1°
luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio.
Ai dipendenti cui sia stato attribuito un motivato giudizio di insufficienza
nell'ultimo rapporto valutativo, non sono conferiti avanzamenti.
Art.
41.
Trattamento economico del personale esecutivo
1. Il trattamento
economico del personale esecutivo è composto dalle seguenti voci:
a) retribuzione
di livello per fascia;
b) premio annuale individuale.
2. Il trattamento
economico è articolato in quattro fasce retributive suddivise in
livelli stipendiali come riportato nella tabella 4.
3. La retribuzione corrispondente al livello iniziale di ogni fascia e
le relative progressioni retributive sono determinate con riferimento
al trattamento economico del personale dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, come indicato nella tabella 4.
4. E' istituito un fondo per il premio annuale individuale. Il fondo è
costituito mediante la destinazione allo stesso degli importi maturati
dai dipendenti all'atto del passaggio alla fascia retributiva superiore,
determinati sulla base del metodo di calcolo della voce A.I.S. prevista
nel Regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Nel caso in cui il passaggio alle fasce superiori sia dovuto alla progressione
di cui al comma 4 dell'art. 42, è destinato al finanziamento del
fondo un importo pari al 60% dell'A.I.S.. Il fondo può essere incrementato
secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4. Gli importi, come sopra
determinati, sono destinati al fondo al netto dell'eventuale quota di
A.I.S. già inglobata nella retribuzione stipendiale.
Art.
42.
Progressione del personale esecutivo
1. La progressione
del personale esecutivo avviene da un livello all'altro di ogni fascia
retributiva ed attraverso il passaggio alla fascia superiore.
2. La progressione da un livello all'altro avviene in ragione dell'attribuzione
di un livello per ciascun anno di servizio. I dipendenti che siano pervenuti
al terzo livello di una fascia retributiva e che, sulla base della media
del punteggio conseguito nella valutazione degli ultimi due anni, si siano
collocati nel primo 20% della graduatoria del personale esecutivo, possono
ottenere la progressione al quinto livello della fascia di appartenenza.
3. I passaggi alle fasce retributive superiori hanno luogo, a seguito
di scrutinio per valutazione comparativa, tra i dipendenti che siano collocati
almeno al sesto livello della fascia retributiva di appartenenza: i passaggi
sono disposti, ogni anno, in misura non eccedente il 20% dei dipendenti
sottoposti allo scrutinio. I dipendenti scrutinati con esito positivo,
per il passaggio alla fascia superiore, sono collocati nel livello stipendiale
immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento
all'atto del passaggio.
4. Il personale pervenuto all'ultimo livello di una fascia è collocato
al livello stipendiale della fascia superiore immediatamente più
elevato rispetto alla retribuzione in godimento.
5. I dipendenti dell'ultima fascia retributiva, che siano pervenuti al
sesto livello e che, sulla base della media del punteggio conseguito nella
valutazione degli ultimi due anni, si siano collocati nel primo 20% della
graduatoria del personale, possono ottenere la progressione di due livelli.
Ulteriori progressioni di due livelli possono essere disposte, al termine
di ogni quinquennio di servizio, in relazione al suddetto esito della
valutazione.
6. I criteri e le modalità di valutazione comparativa sono definite
con apposita delibera dell'Autorità.
7. Le progressioni al personale esecutivo sono conferite dal Consiglio,
su proposta del Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie,
tenuto conto delle disponibilità di bilancio. Esse decorrono, ai
fini giuridici ed economici, dal 1° luglio dell'anno successivo a
quello oggetto di valutazione e di scrutinio. Ai dipendenti cui sia stato
attribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapporto
valutativo, non sono conferiti avanzamenti.
CAPO IV
PROMOZIONE A DIRIGENTE E INCARICHI DI DIREZIONE
Art. 43.
Promozione a dirigente
1. Le promozioni a dirigente hanno luogo per il numero di posti annualmente
determinato dal Consiglio, su proposta del Presidente, avuto riguardo
alle esigenze organiche delle unità organizzative ed alle disponibilità
di bilancio.
2. Le promozioni a dirigente sono disposte dal Consiglio, su proposta
del Presidente, a seguito di uno scrutinio per valutazione comparativa
dei funzionari, preceduto da una prova. La prova è intesa ad accertare
il possesso dei requisiti necessari all'espletamento delle funzioni proprie
del grado superiore. Le modalità di svolgimento della prova sono
contenute nell'apposito bando deliberato dal Consiglio.
3. Possono partecipare alla prova, a domanda, tutti i funzionari che alla
data del 1° luglio dell'anno in cui si svolge lo scrutinio siano collocati
nella scala stipendiale in un livello non inferiore al 30°. Non sono
ammessi alla prova i funzionari che nell'ultimo rapporto valutativo abbiano
riportato il giudizio di insufficienza.
4. Il risultato della prova rimane valido per l'ammissione allo scrutinio
per merito comparativo per le sessioni di promozione relative a tre anni
consecutivi, compreso l'anno cui si riferisce la prova, salva la facoltà
per il dipendente, sempre che nell'ultimo rapporto valutativo non abbia
riportato il giudizio di insufficienza, di sostenere di nuovo la prova
stessa. Il giudizio di insufficienza riportato nell'ultimo rapporto valutativo
comporta, comunque, l'esclusione dallo scrutinio.
5. Le promozioni per valutazione comparativa sono conferite, ai fini normativi
ed economici, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello in cui si svolge lo scrutinio; le graduatorie finali restano valide
fino al successivo scrutinio e, a valere su esse, il Consiglio, su proposta
del Presidente, può disporre nel corso dell'anno, in relazione
a sopravvenute esigenze organiche, ulteriori promozioni con diversa decorrenza.
6. Il personale che, a seguito dello scrutinio, sia stato promosso dirigente,
non è soggetto a valutazione per il servizio prestato nell'anno
in cui si è svolto lo scrutinio stesso. Al predetto personale viene
attribuito, con la stessa decorrenza di cui al comma 5, uno scatto nella
scala di progressione economica del livello.
Art.
44.
Incarichi di responsabilità di unità organizzative
1. Gli incarichi di
responsabilità delle unità organizzative di primo livello
sono conferiti secondo quanto stabilito dall'art. 24 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento.
2. Gli incarichi di responsabile delle unità organizzative di secondo
livello sono conferiti dal Consiglio secondo quanto stabilito dall'art.
25, comma 2, lettera a) del Regolamento di organizzazione e funzionamento.
CAPO V
ACCESSO ALLE QUALIFICHE DI FUNZIONARIO E DI OPERATIVO
Art.
45.
Accesso alla qualifica di funzionario
1. Per il personale
operativo costituisce requisito di partecipazione ai concorsi per l'assunzione
al livello iniziale della qualifica di funzionario, il possesso, da almeno
tre anni, di un diploma di laurea in materie attinenti l'attività
istituzionale, come precisato nel bando di concorso, e l'avere prestato
servizio nel ruolo dell'Autorità da almeno cinque anni.
Art.
46.
Accesso alla qualifica operativa
1. Per il personale
esecutivo costituisce requisito di partecipazione ai concorsi per l'assunzione
al livello iniziale della qualifica operativa, il possesso, da almeno
due anni, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e l'aver
prestato servizio nel ruolo dell'Autorità da almeno quattro anni.
CAPO
VI
PERSONALE DELLE SEGRETERIE
Art. 47.
Segreterie del Presidente e dei Commissari
1. Gli assistenti
e gli addetti di segreteria del Presidente e dei Commissari sono scelti
tra il personale di cui all'art. 4, comma 2 del Regolamento di organizzazione
e di funzionamento.
2. Ove si tratti di personale di ruolo, il dipendente è assegnato
dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie sulla base
delle indicazioni formulate dal Presidente o dal Commissario interessato.
L'assegnazione avviene per un periodo di due anni ed è rinnovabile
o prorogabile su richiesta del Presidente o del Commissario interessato.
3. Ove si tratti di personale assunto con apposito contratto a tempo determinato,
il trattamento economico iniziale è stabilito sulla base dei criteri
di cui all'articolo 48, comma 2. L'Autorità stabilisce inoltre,
con propria delibera, le modalità di progressione economica. Il
contratto ha la durata massima di due anni, in conformità a quanto
dispone l'art. 2, comma 30 della legge n. 481/95 e può essere rinnovato,
in casi eccezionali quando non abbia luogo l'immissione nei ruoli prevista
dall'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, fino alla cessazione del
mandato del Presidente o del Commissario. Durante tale periodo non può
esservi destinazione alle Direzioni delle unità organizzative ed
agli Uffici. Il periodo trascorso è comunque computato come requisito
per la partecipazione ai relativi concorsi per l'inserimento nel ruolo
organico del personale secondo quanto dispongono l'art. 29 comma 2, lettera
b) e 30, comma 2 lettera b).
4. Le funzioni di cui al presente articolo possono, altresì, essere
svolte mediante conferimento di specifico incarico di collaborazione coordinata
e continuativa per un periodo complessivo comunque non superiore alla
durata del mandato del Presidente o del Commissario presso la cui segreteria
l'incarico è svolto. L'incarico ed il relativo trattamento economico
sono determinati con delibera del Consiglio, sulla base dei criteri adottati
per il personale di cui al comma 3.
TITOLO
III
PERSONALE NON DI RUOLO
CAPO I
PERSONALE A CONTRATTO
Art. 48.
Personale a contratto
1. L'Autorità
può avvalersi di personale a contratto per garantire lo svolgimento
di funzioni analoghe a quelle del personale di ruolo qualora, per il loro
svolgimento, non sia possibile ricorrere alle risorse ed alle professionalità
esistenti.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale da assumere a contratto
è determinato dall'Autorità con propria delibera in relazione
alle esperienze maturate ed alle competenze possedute, e con riferimento
a quello del personale di ruolo che svolge funzioni analoghe.
3. I contratti hanno la durata massima stabilita dall'art. 2, comma 30
della legge n. 481/95 e sono disciplinati dalle norme di diritto privato.
4. All'atto della cessazione, a qualunque titolo, del rapporto di lavoro
è corrisposto al personale a contratto un numero di mensilità
pari agli anni di servizio prestato o frazione di anno superiore ai sei
mesi.
Art.
49.
Destinazione del personale a contratto o distaccato
1. Il personale a
contratto, quello di cui l'Autorità si avvale ai sensi dell'art.
1, commi 18 e 19 della legge n. 249/97 e quello comunque distaccato da
altre amministrazioni pubbliche o enti pubblici, può essere destinato
a funzioni analoghe a quelle previste per il personale di ruolo.
2. Il personale assunto con contratto a tempo determinato per la sostituzione
di dipendenti di ruolo, assenti per malattia, per aspettativa, per obblighi
di leva e nei casi previsti dalla legge a tutela della maternità
e della paternità, è destinato alle stesse funzioni cui
è assegnato il dipendente sostituito.
CAPO
II
PERSONALE DISTACCATO
Art. 50.
Disciplina economica e destinazione del personale distaccato
1. Ai dipendenti dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche o enti pubblici o al personale
comunque distaccato presso l'Autorità è corrisposta una
indennità pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione
della indennità integrativa speciale; qualora detto trattamento
economico risulti inferiore a quello dei dipendenti di ruolo che esercitino
identiche funzioni è corrisposta una ulteriore indennità
perequativa non pensionabile.
CAPO III
PRATICANTATO
Art. 51.
Disciplina del praticantato
1. L'Autorità
consente che giovani neo laureati svolgano, presso le proprie unità
organizzative, un periodo di pratica nelle discipline attinenti alla materia
di interesse dell'Autorità stessa per periodi determinati, anche
mediante apposite convenzioni con Università ed istituti di ricerca.
2. Il periodo di praticantato non rappresenta titolo di servizio per la
partecipazione ai concorsi indetti dall'Autorità.
CAPO IV
ESPERTI E COLLABORATORI ESTERNI
Art. 52
Nomina di esperti e collaboratori esterni
1. L'Autorità
può decidere di avvalersi di esperti e collaboratori esterni per
specifici obiettivi e contenuti professionali, in conformità a
quanto stabilito dall'art. 2, comma 30 della legge n. 481/95, ovvero conferire
incarichi di consulenza secondo le norme di diritto privato. La durata
della prestazione e l'ammontare del compenso sono stabiliti, di volta
in volta, con apposita delibera.
TITOLO
IV
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 53.
Cessazione dal servizio
1. Il personale che
cessa dal servizio ha titolo al trattamento spettante fino al giorno della
effettiva cessazione; il trattamento precedentemente goduto dal dipendente
deceduto viene corrisposto integralmente per l'ultimo mese e per quello
successivo a favore del coniuge e dei figli minori.
Art.
54.
Trattamento di quiescenza e previdenza
1. Il trattamento
di quiescenza e previdenza è definito dal relativo Regolamento,
approvato dall'Autorità, in base ai criteri fissati dal contratto
collettivo di lavoro in vigore per il personale dipendente dall'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
CAPO
II
CAUSE ESTINTIVE
Art. 55.
Cause estintive del rapporto d'impiego
1. Il rapporto d'impiego,
oltre che per le cause indicate nei titoli precedenti, si estingue per:
a) collocamento
a riposo d'ufficio;
b) dimissioni volontarie;
c) inabilità riconosciuta a domanda;
d) dispensa dal servizio;
e) licenziamento.
Art.
56.
Collocamento a riposo d'ufficio
1. Il dipendente che
abbia compiuto 65 anni di età è collocato a riposo d'ufficio.
2. I provvedimenti di collocamento a riposo hanno effetto dal giorno del
raggiungimento del limite di età o di servizio.
Art. 57.
Dimissioni volontarie
1. Le dimissioni volontarie
debbono essere presentate per iscritto alla Autorità, la quale
provvede in merito entro trenta giorni. Il dipendente è tenuto
a rimanere in servizio sino a quanto non gli sia stata comunicata l'accettazione
delle dimissioni stesse.
2. L'accettazione può essere ritardata, per gravi motivi di servizio,
per un periodo non superiore a trenta giorni.
Art. 58.
Cessazione a domanda per inabilità
1. Il dipendente che
per infermità, difetti fisici o altri motivi di salute, non sia
più in grado di adempiere ai propri compiti può chiedere
di cessare dal servizio per inabilità.
2. L'accertamento delle condizioni anzidette è effettuato secondo
le modalità previste, a norma di legge, per gli impiegati civili
dello Stato.
3. I dipendenti cessati dal servizio, perchè riconosciuti inabili,
possono essere riammessi in servizio, a domanda, qualora venga accertata
la cessazione della causa che ne aveva determinato il collocamento a riposo.
La riammissione in servizio dà diritto alla normale retribuzione,
restando assorbita ogni altra indennità relativa alla cessazione
del servizio già percepita; ai restanti effetti il periodo di lavoro
anteriore e quello successivo alla cessazione sono unificati.
Art.
59.
Dispensa dal servizio
1. Con delibera dell'Autorità,
sentito il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie, è
dispensato dal servizio il dipendente che, trascorso il termine massimo
riguardante l'aspettativa per motivi di salute, non sia riconosciuto idoneo
a riprendere servizio a seguito degli accertamenti sanitari disposti a
norma di legge.
Art.
60.
Licenziamento
1. Con delibera dell'Autorità,
sentito il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie, è
licenziato il dipendente che:
a) abbia compiuto
un'azione di gravità tale da non consentire la prosecuzione del
rapporto di lavoro;
b) abbia dimostrato grave negligenza nell'assolvimento dei propri compiti
in modo reiterato o continuo ovvero abbia violato i doveri prescritti
nei precedenti articoli 6 e 7.
2. Il dipendente
che abbia riportato condanna penale può essere licenziato solo
al termine del procedimento di cui all'art. 9, comma 2, della legge 7
febbraio 1990, n. 19.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 61.
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima
attuazione e comunque non oltre l'espletamento delle procedure di selezione
e di concorso del personale, restano applicabili le disposizioni adottate
dall'Autorità in materia di stato giuridico ed economico del personale
con le deliberazioni assunte prima dell'entrata in vigore del presente
Regolamento.
2. In sede di prima attuazione e fino alla definitiva determinazione della
pianta organica di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 249/97, l'Autorità
può utilizzare in comando personale di Amministrazioni pubbliche
o enti pubblici nei limiti e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
3. Il ruolo provvisorio del personale dipendente dell'Autorità
è determinato nell'allegata tabella 5.
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